Sentenza n. 569/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 9.1.2024, n. 6, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 9 gennaio 2024, n. 6, che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e disposto il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore)
Prevale il privato
La controversia
La docente e il difensore distrattario hanno proposto congiuntamente ricorso per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato con la quale il Ministero era stato condannato a rilasciare alla docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per complessivi 1.000 euro oltre rivalutazione monetaria o interessi legali, nonché a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. La docente ha dedotto il mancato adempimento del giudicato, chiedendo l’attivazione della carta e l’accredito della somma dovuta. Il difensore ha chiesto l’esecuzione della statuizione relativa alle spese processuali, quale titolare del credito antistatario. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione, e che il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né provato l’avvenuto adempimento. Quanto alla domanda del difensore, il ricorso dava atto dell’avvenuto pagamento dell’onorario da parte del Ministero; a seguito di una richiesta istruttoria del TAR, il difensore non aveva chiarito se fosse stato integralmente rimborsato delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza della docente, ritenendo fondata l’actio iudicati in assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di compiere gli atti giuridici e materiali necessari, rilasciando la carta del docente e accreditando sulla stessa 1.000 euro oltre i relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario. Il TAR ha invece respinto la domanda del difensore relativa alle spese giudiziali, ritenendo contraddittorie le allegazioni circa l’avvenuto pagamento e valorizzando il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti quale argomento di prova. Il Ministero è stato condannato a rifondere alla docente le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; la misura è stata ritenuta applicabile anche perché l’adempimento richiedeva, oltre al pagamento, il rilascio della carta elettronica.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine di grazia costituisce presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
onere della prova dell’avvenuto adempimento
In presenza di un giudicato non eseguito, spetta all’Amministrazione che eccepisca l’adempimento provare l’estinzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il comportamento processuale omissivo della parte che non fornisca i chiarimenti richiesti dal giudice può essere valutato quale argomento di prova.
art. 93 c.p.c.
Il difensore distrattario può agire per ottenere il pagamento delle spese liquidate in sentenza, ma deve allegare e dimostrare la persistente titolarità del credito quando emergano elementi circa l’avvenuto pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione, l’Amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede non soltanto il pagamento di una somma, ma anche l’adozione di un atto o l’attivazione di uno strumento amministrativo, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola al ritardo successivo al termine assegnato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta appartenente all’Amministrazione debitrice, assegnandogli un termine per l’esercizio sostitutivo dei poteri necessari all’attuazione del giudicato.
- Il difensore distrattario che agisca in ottemperanza per il pagamento delle spese processuali deve mantenere una posizione coerente quanto all’esistenza del credito; l’ammissione dell’avvenuto pagamento, non seguita dai chiarimenti richiesti dal giudice, può condurre al rigetto della domanda per contraddittorietà delle allegazioni e comportamento processuale omissivo.
- Nel giudizio di ottemperanza il mancato riscontro della parte a una richiesta di chiarimenti specificamente formulata dal giudice può essere valorizzato come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
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