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Provvedimento

Deliberazione n. 359 del 14/05/2026

Provvedimento del 14 maggio 2026

Garante Privacy359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 30 aprile 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Telegram è stata ingiunta di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per dodici mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito privato segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram

Il provvedimento riguarda Telegram FZ-LLC e trae origine dalla segnalazione di una persona interessata che ha chiesto l’intervento del Garante per impedire la possibile diffusione, attraverso la piattaforma, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e privo del consenso alla divulgazione.

Base normativa e competenza del Garante

Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

La medesima disposizione prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e verifica preliminare

La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e indicava Telegram come piattaforma interessata. Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità dei fatti rappresentati con l’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.

Misure urgenti nei confronti di Telegram

Con determinazione n. 211 del 30 aprile 2026, il dirigente ha adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC le seguenti misure:

  • ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma;
  • limitazione della conservazione a soli fini probatori;
  • durata della conservazione pari a dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 30 aprile 2026.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, nella riunione del 14 maggio 2026, ha ratificato integralmente il provvedimento n. 211/2026 adottato d’urgenza dal dirigente il 30 aprile 2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure urgenti di prevenzione della diffusione del materiale e una prescrizione di conservazione probatoria con garanzie di non identificabilità diretta degli interessati.

Punti principali

Segnalazione dell’interessato

Una persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione tramite Telegram di registrazioni, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e privi del consenso alla diffusione.

Intervento d’urgenza

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice privacy, ha adottato il 30 aprile 2026 la determinazione n. 211.

Misure imposte a Telegram

Telegram FZ-LLC è stata ingiunta di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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