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Sentenza

Sentenza n. 1677/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’istanza di trasferimento della salma presso altro cimitero

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune aveva respinto la richiesta di trasferimento della salma del marito, già tumulata nella tomba di famiglia su richiesta del fratello del defunto. Il diniego era motivato dall’opposizione del fratello, che aveva ottenuto l’autorizzazione alla sepoltura, e dal mancato decorso del termine annuale previsto dal regolamento comunale per i trasferimenti straordinari. La ricorrente ha dedotto: incompetenza relativa, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco quale autorità di polizia mortuaria; violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del regolamento comunale e dell’art. 88 d.P.R. 285/1990, assumendo che il termine annuale riguardasse soltanto le esumazioni straordinarie e non le estumulazioni e, comunque, fosse incompatibile con la disciplina statale; violazione dell’art. 2 l. 241/1990 ed eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, contestando la scelta dell’amministrazione di mantenere ferma la situazione in presenza di una contestazione privata. Il controinteressato e il Comune hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione e di legittimazione attiva, sostenendo che la controversia riguardasse la titolarità dello ius eligendi sepulchrum, diritto soggettivo di competenza del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva, senza esaminare le ulteriori eccezioni e i motivi di merito. Il diniego di trasferimento era impugnabile davanti al giudice amministrativo in quanto atto autoritativo, ma la ricorrente non aveva impugnato l’originaria autorizzazione alla sepoltura rilasciata al fratello del defunto, divenuta definitiva e inoppugnabile. Poiché la salma era stata già tumulata sulla base di tale atto, la richiesta di trasferimento presupponeva la dimostrazione della titolarità dello ius eligendi sepulchrum. Tale diritto spetta anzitutto al defunto e, solo in mancanza di una volontà espressa o oggettivamente ricostruibile, segue un ordine di preferenza tra coniuge, congiunti ed eredi. Nel caso concreto erano controverse sia la titolarità del diritto sia l’eventuale volontà del defunto di essere sepolto nella tomba familiare. L’accertamento di tale diritto costituiva l’oggetto principale della controversia, sicché non poteva essere compiuto incidentalmente ai sensi dell’art. 8 c.p.a.; occorreva un previo accertamento del giudice ordinario. Il Comune, inoltre, non poteva risolvere la controversia tra privati e correttamente aveva mantenuto ferma la situazione in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria, anche in considerazione della particolare esigenza di prudenza nei trasferimenti di salme già sepolte. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 38 Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Adrano

    La ricorrente ne ha contestato l’interpretazione con riferimento al termine per i trasferimenti straordinari, ma il TAR non ha esaminato il motivo per il difetto di legittimazione attiva.

  • art. 39 Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Adrano

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla disciplina comunale delle operazioni cimiteriali; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 87 Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Adrano

    in caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato

    La previsione è stata ritenuta coerente con il principio secondo cui l’amministrazione non può risolvere controversie tra privati sulla titolarità del diritto di scelta del luogo di sepoltura.

  • art. 88 d.P.R. 285/1990

    La ricorrente ha sostenuto che la norma non imponesse un termine annuale rigido per le estumulazioni straordinarie, rimettendo all’autorità sanitaria la verifica concreta delle condizioni igieniche; il TAR non ha deciso la questione.

  • art. 2 l. 241/1990

    La sua violazione è stata dedotta con riferimento alla sospensione della decisione amministrativa in presenza di una contestazione privata, ma il motivo non è stato esaminato.

  • art. 8 c.p.a.

    La decisione incidentale di una questione pregiudiziale è possibile soltanto quando essa sia diversa dall’oggetto della domanda; non è possibile quando l’accertamento della situazione soggettiva costituisce l’oggetto principale della controversia.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il controinteressato ne ha invocato l’applicazione, sostenendo che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il TAR non ha esaminato l’eccezione.

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità dello ius eligendi sepulchrum tra familiari appartiene alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di un diritto soggettivo di natura civilistica, anche quando essa costituisca il presupposto di una richiesta amministrativa di trasferimento della salma.
  • Quando una salma è stata già tumulata sulla base di un’autorizzazione amministrativa definitiva e non impugnata, la richiesta successiva di trasferimento presuppone che il richiedente dimostri previamente la propria titolarità dello ius eligendi sepulchrum; in mancanza, difetta la legittimazione ad agire davanti al giudice amministrativo.
  • Lo ius eligendi sepulchrum spetta in primo luogo al defunto; soltanto in assenza di una volontà espressa o oggettivamente ricostruibile può operare un ordine di preferenza tra coniuge, congiunti e, in difetto, eredi.
  • Il giudice amministrativo non può accertare incidentalmente ai sensi dell’art. 8 c.p.a. una situazione soggettiva quando il relativo accertamento costituisce l’oggetto principale della domanda e fonda la stessa legittimazione ad agire; in tale caso è necessario il previo giudizio del giudice ordinario.
  • La pubblica amministrazione non è legittimata a risolvere controversie tra privati sulla titolarità del diritto di scelta del luogo di sepoltura e può mantenere ferma la situazione esistente in attesa dell’accertamento giudiziale competente, anche in considerazione dell’esigenza di particolare prudenza nel trasferimento di salme già tumulate.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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