Sentenza del 02/02/2022 n. 451 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Iscrizione ipotecaria - art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973 - Regime antecedente - Obbligo di comunicazione preventiva - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'obbligo di precedere l'iscrizione ipotecaria con una comunicazione al contribuente e con la concessione di un termine di trenta giorni sussisteva anche nel regime antecedente all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973. Di conseguenza l'iscrizione compiuta senza questa preventiva comunicazione è stata dichiarata illegittima e annullata/annullabile nei termini indicati dalla sentenza
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava l'iscrizione ipotecaria lamentando che questa era stata effettuata senza una preventiva comunicazione al contribuente e senza la concessione del termine di trenta giorni per formulare osservazioni o procedere al pagamento, come previsto dall'art. 77 D.P.R. n. 602/1973 nella formulazione successiva al comma 2-bis; il problema giuridico era se tale obbligo di comunicazione dovesse ritenersi già sussistente anche nel regime antecedente all'entrata in vigore del comma 2-bis
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
La corte ha interpretato che la normativa (nella versione con il comma 2-bis) sancisce l'obbligo di comunicazione e termine di 30 giorni prima dell'iscrizione ipotecaria e ha esteso tale obbligo anche al regime antecedente, ritenendo che il principio della preventiva comunicazione e del diritto di difesa trovasse applicazione anche prima dell'esplicita introduzione del comma 2-bis
Massime di principio
- Prima di procedere all'iscrizione ipotecaria per crediti tributari deve essere inviata al contribuente una comunicazione preventiva che conceda un termine (di massima 30 giorni) per osservazioni o pagamento; l'omessa comunicazione rende l'iscrizione illegittima
- L'obbligo di preventiva comunicazione e di concessione di un termine non nasce solo dall'espressione testuale del comma 2-bis ma riflette principi di tutela del diritto di difesa che possono trovare applicazione anche in periodi precedenti a modifiche normative formali
- In contestazioni analoghe il contribuente può chiedere l'annullamento o la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria se prova l'assenza della comunicazione preventiva e dell'effettivo rispetto del termine per il pagamento/ossservazioni
- Le amministrazioni devono documentare l'invio della comunicazione preventiva (modalità e termini); la mancanza di prova costituisce elemento a favore del contribuente
- Eventuali situazioni di urgenza o di eccezionale necessità dovranno essere specificamente motivate dall'amministrazione: l'esistenza di tali esigenze può giustificare misure diverse, ma la giurisprudenza richiede motivazioni puntuali e non generiche
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