Cassazione Penale, Sentenza n. 28457/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che, accogliendo parzialmente l'appello del PM, aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari con controllo elettronico, confermando i gravi indizi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio (con aggravante per ingente quantità) e ritenendo sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c). Il difensore deduceva violazione di legge e illogicità della motivazione perché il Tribunale avrebbe ritenuto che l'obbligo di dimora non impedisse i contatti con spacciatori, senza effettuare una prognosi basata su elementi concreti e aggiornati (richiamando precedente penale risalente a 15 anni prima, lavoro regolare del ricorrente e confessione resa al GIP).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui in tema di misure cautelari la cassazione è ammessa solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione e, verificando i limiti del sindacato di legittimità, ha ritenuto la motivazione del Tribunale corretta e congrua. Il Tribunale aveva valutato la significativa quantità di stupefacente, la presenza di diversi nascondigli e l'attività di confezionamento, nonché precedenti per stupefacenti, come elementi concreti idonei a fondare la prognosi di pericolo di reiterazione; aveva altresì considerato la confessione nell'escludere la custodia carceraria. Conseguentemente il provvedimento di sostituzione della misura rimane valido. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)
art. 274, comma 1, lettera c)
Il requisito del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti (modalità della condotta, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale); l'attualità del pericolo non implica la previsione di un'occasione specifica per delinquere ma la presenza di elementi idonei a dimostrarne l'effettività.
legge 16 aprile 2015, n. 47
modifica riguardante il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione
Ha introdotto la nozione di attualità del pericolo richiesta dall'art. 274, precisando che la prognosi deve basarsi su elementi concreti idonei a dimostrare effettività del rischio di reiterazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari (condanna alle spese processuali); la Corte ha applicato tale norma.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 Reg. esec. c.p.p.
Oneri della cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione; la sentenza dispone gli adempimenti di competenza dell'ufficio giudiziario.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento utilizzato per affermare l'assenza di ragioni di esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la regola secondo cui non sussiste esonero in assenza di giustificato motivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non serve a rinnovare un diverso esame dei fatti.
- Per l'art. 274, lett. c), il giudice deve compiere una valutazione prognostica basata su elementi concreti (modalità del fatto, quantità dello stupefacente, modalità di occultamento, attività di confezionamento, precedenti) per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione.
- L'obbligo di dimora può risultare insufficiente quando non ostacola i contatti dell'indagato con la rete di spaccio operante nello stesso comune; quindi la misura va calibrata sulle concrete modalità di rischio.
- La confessione o la collaborazione sono elementi attenuanti rilevanti ma non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione se persistono altri elementi concreti di collegamento alla rete criminale.
- In fase di cassazione il successo dell'impugnazione richiede di dimostrare carenze logico-giuridiche nel ragionamento del giudice del riesame (contraddizioni manifeste, omissioni rilevanti, violazioni di legge), non la mera diversa valutazione probatoria.
- Chi impugna dovrebbe documentare specificamente come gli elementi considerati dal giudice non siano idonei a fondare la prognosi di pericolo (es. prova di cambio stabile di vita, distacco rilevante dal contesto criminoso, elementi obiettivi che escludono contatti con la rete).
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