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Sentenza

Sentenza n. 1252/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202201164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica e approvazione della relativa graduatoria senza inclusione del candidato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, laureato nel 1998 in Ingegneria Informatica secondo il vecchio ordinamento, aveva partecipato al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente nella classe A027 Matematica e Fisica, superando le prove selettive. L’amministrazione lo aveva tuttavia escluso ritenendo che la laurea in Ingegneria non fosse un titolo di accesso alla classe di concorso. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione della disciplina sui titoli di accesso, sostenendo che l’art. 5 del d.m. n. 259/2017 facesse salvi i titoli validi secondo la disciplina previgente, incluso il d.m. n. 39/1998 e il d.m. n. 354/1998, che ricomprendevano la laurea in Ingegneria tra i titoli utili per l’insegnamento della matematica e della fisica. Con il secondo motivo sono stati dedotti illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, poiché la laurea in Ingegneria consentiva l’accesso separato alle classi A026 Matematica e A020 Fisica, mentre non consentiva l’accesso alla classe A027, relativa all’insegnamento congiunto delle medesime discipline. Con il terzo motivo è stata dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. e, nel merito, ha sostenuto che il d.m. n. 354/1998 non fosse più applicabile dopo il d.P.R. n. 19/2016 e il d.m. n. 259/2017, la cui Tabella A non contemplava la laurea in Ingegneria per la classe A027.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, richiamando la precedente ordinanza con cui aveva autorizzato la notificazione per pubblici proclami e disposto la rimessione in termini, in ragione delle difficoltà di individuazione dei controinteressati e del mancato riscontro dell’amministrazione alla richiesta dei relativi indirizzi. Accertato il perfezionamento della notificazione sul sito istituzionale del Ministero, il Collegio ha ritenuto integro il contraddittorio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto decisivo che la preclusione derivante dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 fosse stata annullata in parte qua dalle sentenze del TAR Lazio n. 6350 e n. 6360 del 18 maggio 2022, passate in giudicato, con efficacia erga omnes. La caducazione della disposizione regolamentare ha fatto venir meno gli effetti degli atti generali e dei decreti ministeriali che vi rinviavano, rendendo illegittima l’esclusione. Il Collegio ha inoltre valorizzato l’irragionevolezza del consentire ai laureati in Ingegneria l’insegnamento della matematica e della fisica separatamente, negando al contempo l’accesso alla classe che riunisce i due insegnamenti, nonché l’assenza di una spiegazione amministrativa circa la correlazione tra l’inidoneità del titolo e il percorso universitario seguito. Ha rilevato, infine, che il d.m. n. 255 del 22 dicembre 2023 aveva recepito tale approdo, indicando la laurea in Ingegneria tra i titoli di accesso alla classe A027. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Gli atti impugnati sono stati annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente; le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La mancata notificazione ordinaria ad almeno un controinteressato non impedisce la prosecuzione del giudizio quando, in presenza di comprovate difficoltà di individuazione, sia stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami e questa sia stata correttamente perfezionata.

  • d.P.R. n. 19/2016, Tabella A

    La previsione che escludeva la laurea in Ingegneria dai titoli di accesso alla classe A027 è stata annullata in parte qua con efficacia erga omnes; la relativa caducazione rende illegittimi gli atti applicativi fondati su tale preclusione.

  • art. 5 d.m. n. 259/2017

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la salvezza dei titoli validi secondo la disciplina previgente; il giudice ha deciso principalmente sulla base dell’annullamento della preclusione contenuta nella Tabella A del d.P.R. n. 19/2016.

  • d.m. n. 39/1998

    Disciplina previgente richiamata dal ricorrente quale fonte di validità del titolo di laurea vecchio ordinamento ai fini dell’accesso all’insegnamento.

  • d.m. n. 354/1998

    Disciplina previgente indicata dal ricorrente come fonte del riconoscimento della laurea in Ingegneria quale titolo di ammissione all’insegnamento della matematica e della fisica.

  • d.m. n. 255 del 22 dicembre 2023

    Ha recepito l’evoluzione giurisprudenziale indicando la laurea in Ingegneria tra i titoli di accesso alla classe A027.

Massime di principio

  • L’annullamento giurisdizionale di una disposizione regolamentare generale, ove passato in giudicato, produce effetti erga omnes e determina il venir meno degli effetti degli atti generali e applicativi che su quella disposizione si fondano.
  • È irragionevole escludere una categoria di titoli di studio dall’accesso a una classe di concorso relativa all’insegnamento congiunto di due discipline quando il medesimo titolo consente, alle condizioni previste dalla normativa, l’accesso alle corrispondenti classi di concorso relative all’insegnamento separato delle due discipline, in assenza di una specifica giustificazione correlata al percorso formativo.
  • L’amministrazione non può escludere un candidato da una procedura concorsuale sulla base di una preclusione regolamentare già annullata con efficacia erga omnes; l’atto applicativo fondato su tale disposizione è illegittimo.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata anche in assenza di una preventiva notificazione ordinaria a un controinteressato quando siano comprovate le difficoltà di individuazione dei controinteressati e la notificazione sostitutiva sia correttamente perfezionata.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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