Sentenza n. 4406/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - della Determinazione Regionale GR3000-000008 del 13/08/2021, recante in un unico provvedimento: “Aggiornamento e modifica Autorizzazione integrata ambientale n. G08413 del 07/07/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Impianto di Trattamento Meccanico (TM) (leggasi TM2 ndr) sita in Roma, via di Rocca Cencia, 273, categoria di attività: 5.3., b), 2), allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i. Disposizione avvio riesame A.I.A. n. G08413 del 07/07/2015 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006. Diffida ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera a) del D.Lgs. 152/2006”; - di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento della Regione Lazio – Direzione Ambiente Area Autorizzazione Integrata Ambientale determinazione n. G07593 del 13 giugno 2022, inviato a mezzo PEC alla società ricorrente in data 21 giugno 2022, avente ad oggetto “Porcarelli Gino & Co. s.r.l. – Rocca Cencia WT2. Aggiornamento e modifica Autorizzazione Integrata Ambientale n. G08413 del 07/07/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. -Impianto di Trattamento Meccanico (TM) sito in Roma, via di Rocca Cencia, 273, categoria di attività: 5.3., b), 2), allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i. – Presa d'atto ottemperanza ai punti 7. e 8. e modifica della Determinazione n. GR3000-000008 del 13/08/2021”, emesso dalla Direzione Ambiente Area Autorizzazione Integrata Ambientale in data 13 giugno 2022; -di ogni altro atto antecedente, preordinato, conseguente e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a., rilevando che la ricorrente aveva formalmente rinunciato al giudizio e che la Regione e i controinteressati non si erano opposti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Determinazione regionale di aggiornamento e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, con avvio del riesame e diffida, nonché successiva determinazione di presa d'atto dell'ottemperanza e modifica della precedente determinazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo, la determinazione regionale del 13 agosto 2021 relativa all'aggiornamento e alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto di trattamento meccanico sito in Roma, all'avvio del riesame dell'autorizzazione e alla diffida ai sensi della disciplina sulle autorizzazioni integrate ambientali. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione regionale del 13 giugno 2022, avente a oggetto la presa d'atto dell'ottemperanza a specifiche prescrizioni e la modifica della precedente determinazione. La ricorrente ha successivamente depositato una memoria con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendo la compensazione delle spese. La Regione Lazio e i controinteressati non si sono opposti alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio in ragione della rinuncia.
art. 84 c.p.a.
La disposizione disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia non è stata oggetto di opposizione da parte della Regione e dei controinteressati.
art. 85 c.p.a.
La disposizione è richiamata unitamente agli artt. 35 e 84 c.p.a. per la definizione del giudizio.
art. 29-octies d.lgs. 152/2006
È indicato nell'oggetto della determinazione impugnata quale fondamento dell'avvio del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, senza essere oggetto di esame nel merito.
art. 29-nonies d.lgs. 152/2006
È indicato quale fondamento dell'aggiornamento e della modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, senza essere oggetto di esame nel merito.
art. 29-decies, comma 9, lettera a), d.lgs. 152/2006
È indicato quale fondamento della diffida contenuta nel provvedimento impugnato, senza essere oggetto di esame nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, non oggetto di opposizione delle altre parti costituite o dei controinteressati, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio è estinto per rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti se ciò è richiesto dal rinunciante e non vi è opposizione delle altre parti.
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