Ordinanza n. 11288/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego, con riduzione alla metà degli assegni fissi e continuativi, nonché il presupposto provvedimento di sospensione provvisoria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della 2ª Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare, adottato ai sensi dell’art. 915 del d.lgs. 66/2010, con cui è stata disposta la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego a decorrere dal 15 dicembre 2025, con riduzione alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo e computo per metà del periodo ai fini pensionistici. In subordine ha impugnato il provvedimento del Comandante del 7° Reggimento Bersaglieri del 23 dicembre 2025, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il giudice non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti, poiché ha rilevato d’ufficio il difetto di competenza territoriale del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato come competente il TAR per la Puglia. La decisione si fonda sull’art. 13, comma 2, c.p.a., che prevede, per le controversie relative a pubblici dipendenti quando il rapporto di impiego è in corso, il foro del pubblico impiego. La sospensione precauzionale dall’impiego non determina la cessazione del rapporto di servizio; pertanto, la competenza va determinata in relazione alla sede di servizio del ricorrente, individuata nel 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura, in Puglia. Non essendo stati impugnati atti generali o normativi, non opera alcun diverso criterio di competenza. Il TAR ha disposto che la causa sia riassunta davanti al TAR Puglia a cura del ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. La pronuncia sulle spese è stata rimessa al giudice competente e il TAR Lazio non ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il criterio generale di competenza territoriale opera, in particolare, quando il rapporto di pubblico impiego sia cessato al momento della proposizione del giudizio; nel caso concreto è stato richiamato insieme al comma 2 per individuare il TAR competente.
art. 13, comma 2, c.p.a.
foro del pubblico impiego
Durante la permanenza del rapporto di pubblico impiego, le controversie relative al dipendente sono devolute al TAR individuato in base alla sede di servizio; la sospensione precauzionale non fa venir meno il rapporto di servizio.
art. 15, comma 4, c.p.a.
In caso di declaratoria di incompetenza, la causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai fini della prosecuzione del processo.
art. 915 d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa indicata nel provvedimento amministrativo impugnato per la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti un pubblico dipendente, finché il rapporto di impiego o di servizio è in corso, la competenza territoriale si determina secondo il foro del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., avuto riguardo alla sede di servizio del dipendente.
- La sospensione precauzionale dall’impiego non determina la cessazione del rapporto di servizio e, pertanto, non impedisce l’applicazione del criterio speciale di competenza territoriale previsto per le controversie dei pubblici dipendenti.
- La competenza territoriale stabilita dal codice del processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata in base a regole predeterminate, senza possibilità per le parti di radicare il giudizio davanti a un giudice diverso da quello competente.
- Quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso e non sono impugnati atti generali o normativi, la controversia contro un provvedimento incidente sul rapporto di servizio deve essere riassunta davanti al TAR territorialmente competente in relazione alla sede di servizio del dipendente.
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