Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06884/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p. e alla mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che non ricorressero i presupposti dell'aggravante e che il danno dovesse ritenersi di lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché la Corte territoriale aveva motivato in modo logicamente e giuridicamente corretto la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, valorizzando le modalità di consumazione della truffa, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, dato che la vittima non era in grado di verificare serietà e affidabilità della proposta e la somma sottratta non era irrisoria, anche in relazione alle condizioni economiche della persona offesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p.

    La Corte richiama la circostanza aggravante della minorata difesa, ritenendola integrata in ragione delle modalità di consumazione della truffa e della concreta situazione di vulnerabilità della vittima.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa perché l'importo sottratto non era irrisorio e non consentiva di qualificare il pregiudizio come particolarmente lieve, anche avuto riguardo alle condizioni economiche della persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di truffa, la circostanza aggravante della minorata difesa può essere ritenuta quando le modalità della condotta sfruttino una concreta impossibilità o difficoltà della vittima di verificare preventivamente la serietà e l'affidabilità dell'operazione proposta.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia effettivamente modesto: un importo non irrisorio, valutato anche in rapporto alle condizioni economiche della persona offesa, esclude la speciale tenuità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in contestazioni manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito immune da vizi logici e giuridici.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.