Cassazione Penale, Ordinanza n. 09089/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 27 novembre 2024 resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato una pena di un mese di arresto ed euro 1.000 di ammenda per la guida in stato di ebbrezza e una pena di quattro mesi di arresto ed euro 700 di ammenda, poi sostituita con euro 1.200 di ammenda, per la detenzione di oggetti atti ad offendere qualificati come arma impropria, entrambi i fatti commessi il 31 marzo 2023. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione per omessa valutazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti. La doglianza è stata ritenuta del tutto generica: il ricorrente si è limitato a denunciare in modo astratto l'asserita assenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento, che aveva già descritto i fatti e valutato la loro riconducibilità alle fattispecie contestate. La Corte ha rilevato che dalla descrizione dei fatti emergeva la correttezza della qualificazione giuridica e che il ricorso non indicava in modo preciso né la natura né le ragioni della censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e privo di specificità, rilevando che non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale conteneva una sufficiente valutazione della qualificazione giuridica dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato come base del rito applicato dal Tribunale, ossia il patteggiamento.
art. 186 codice della strada
Indicata come norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza contestato all'imputato.
art. 4 legge n. 110/1975
Indicata come norma incriminatrice del reato relativo alla detenzione degli oggetti atti ad offendere/arma impropria.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, cioè la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio che consente di escludere la sanzione pecuniaria solo in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di vizio di motivazione deve essere specifica e correlata al contenuto della motivazione impugnata; una deduzione meramente astratta, non ancorata agli argomenti del giudice di merito, è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito espone, sia pure sinteticamente, i fatti e la loro qualificazione giuridica, il ricorso non può limitarsi ad affermare in modo generico che tale qualificazione sia errata o non valutata.
- La contestazione sulla qualificazione giuridica dei fatti deve indicare in modo chiaro quale sia l'errore denunciato e perché la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria; la sola formula di stile non soddisfa il requisito di specificità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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