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Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza a) della sentenza n°652/2024 pubblicata in data 06.09.2024, emessa dal Tribunale di Livorno, nel giudizio recante RG 668/2024; b) della sentenza n°653/2024 pubblicata in data 06.09.2024, emessa dal Tribunale di Livorno, nel giudizio recante RG 669/2024.

Giustizia amministrativa202500755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di due sentenze del Tribunale di Livorno recanti condanna al pagamento di somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze n. 652/2024 e n. 653/2024 del Tribunale di Livorno. Nel corso del giudizio hanno dichiarato che il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute, ma soltanto dopo la proposizione dell'azione. Hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese di lite, in ragione della sua esecuzione tardiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatto l'interesse azionato a seguito del pagamento eseguito dal Ministero. Ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero, poiché il pagamento è intervenuto solo successivamente all'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi € 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge se dovuti. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse azionato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione dell'obbligo dedotto in giudizio determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione dell'interesse azionato.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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