Sentenza del 31/01/2022 n. 2920 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorso a seguito della definizione agevolata (rottamazione). Ha compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l'applicabilità del 'doppio contributo' in ragione della definizione, ritenendo tale sanzione applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Parrocchia impugnava l'avviso di accertamento ICI per l'annualità 2008 sostenendo il diritto all'esenzione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992. La CTR aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l'esenzione non spettante poiché gli immobili erano stati concessi in comodato a due Onlus e all'interno si svolgevano attività a carattere commerciale; la CTR aveva anche respinto le doglianze sulla carenza di motivazione dell'atto impositivo. La ricorrente ha poi depositato memoria difensiva con dichiarazione di rinuncia al ricorso per aver definito la controversia mediante la cd. 'rottamazione' ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7
L'esenzione ICI prevista dall'art. 7 non è riconosciuta quando gli immobili, sebbene di proprietà di enti esenti, sono concessi in comodato a soggetti (qui Onlus) e al loro interno si svolgono attività a carattere commerciale; in tali casi la natura e l'uso effettivo degli immobili legittimano la tassazione.
D.L. n. 119/2018, art. 3
Prevede la possibilità di definizione agevolata (cd. rottamazione) delle controversie tributarie; la definizione operata dalla ricorrente determina la rinuncia al gravame e l'estinzione del giudizio.
Cass. sez. trib., 7/12/2018, n. 31372 (richiamata)
Sostiene che il 'doppio contributo' è misura sanzionatoria applicabile solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estendibile per analogia ai casi di definizione agevolata.
Cass. sez. trib., 7/6/2018, n. 14782 (richiamata)
Conferma il principio secondo cui il contributo aggiuntivo non può essere applicato in via estensiva e trova applicazione solo nelle fattispecie tipiche di soccombenza processuale indicate dalla norma.
Massime di principio
- La definizione agevolata (rottamazione) comporta normalmente la rinuncia alle impugnazioni e l'estinzione del giudizio: chi definisce la controversia perde l'oggetto del giudizio e il processo si estingue.
- L'esenzione ICI/IMU per enti e religiosi va valutata in base all'uso effettivo degli immobili: la concessione in comodato a terzi e lo svolgimento di attività commerciali possono far venir meno il requisito dell'esenzione.
- Le contestazioni sulla motivazione dell'atto impositivo devono essere esaminate in concreto; tuttavia, se il giudizio viene definito per rinuncia/rottamazione, il merito viene meno e il processo si estingue senza decisione sul punto.
- Le misure sanzionatorie processuali come il 'doppio contributo' si applicano solo nei casi tipici previsti dalla norma (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non nei casi di definizione agevolata della controversia.
- Quando si procede a definizione agevolata è opportuno valutare preventivamente costi, conseguenze sostanziali e processuali (estinzioni, compensazione delle spese) poiché la definizione può evitare oneri aggiuntivi ma comporta la rinuncia al giudizio.
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