Sentenza n. 10963/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, -dei decreti della Motorizzazione Civile di Roma, identici nella motivazione, di rigetto della istanza di conversione della patente di guida dei ricorrenti; nonché per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a convertire i titoli di guida dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti della Motorizzazione Civile di Roma di diniego della conversione in patenti italiane di patenti di guida conseguite nelle Filippine
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i decreti con cui la Motorizzazione Civile di Roma ha negato la conversione delle loro patenti filippine, ritenendo che i modelli dei documenti presentati non fossero inclusi negli Allegati tecnici del Memorandum bilaterale italo-filippino del 28 luglio 2006. Con il primo motivo hanno dedotto la nullità degli atti e l’eccesso di potere per radicale stravolgimento della disciplina, sostenendo che l’unico requisito rilevante fosse l’equivalenza delle categorie di patente risultante dalle tabelle tecniche, senza che potesse essere richiesto anche il requisito della conformità del modello della patente agli specimen allegati. Con il secondo motivo hanno dedotto la nullità per carenza di motivazione, lamentando che i decreti non esplicitassero né documentassero la difformità del modello presentato rispetto a quelli previsti dall’Accordo. Con il terzo motivo hanno dedotto l’annullabilità per difetto di motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento. In via subordinata hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 136 Codice della strada subordini la conversione delle patenti extra-UE alle specifiche intese bilaterali e che, in base all’art. 6 del Memorandum italo-filippino, l’equipollenza delle categorie debba essere verificata sulla base delle tabelle tecniche, mentre le tabelle e la lista degli specimen costituiscono l’Allegato tecnico integrante l’Accordo. Ne consegue che la convertibilità presuppone anche la conformità della patente presentata a uno dei modelli inclusi negli specimen allegati, modificabili mediante scambio di Note Verbali. Nel caso concreto l’Amministrazione, sulla base dell’istruttoria e della relazione depositata in giudizio, aveva accertato per ciascun ricorrente la difformità del modello di patente rispetto agli Allegati tecnici; il diniego era quindi fondato sulla mancanza del presupposto giuridico previsto dall’Accordo. Il TAR ha escluso anche la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché l’Amministrazione aveva previamente informato gli interessati, con nota ministeriale, che il modello presentato non era conforme agli Allegati tecnici e che il procedimento avrebbe potuto concludersi negativamente. Non è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE, considerata la chiarezza del quadro normativo applicabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 136 Codice della strada
Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità.
La conversione di una patente rilasciata da uno Stato extra-UE è subordinata alle specifiche intese bilaterali applicabili.
art. 6 del Memorandum di intesa Italia-Filippine del 28 luglio 2006
L'equipollenza delle categorie delle patenti di guida delle Parti Contraenti viene stabilita sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, del quale sono parte integrante. Le suddette tabelle, insieme alla lista degli specimen delle patenti di guida costituiscono l'allegato tecnico che le Parti Contraenti hanno facoltà di modificare mediante scambio di Note Verbali.
L’Allegato tecnico, comprendente sia le tabelle di equipollenza sia la lista degli specimen, integra il Memorandum; la conversione presuppone quindi la conformità del modello della patente a uno degli specimen previsti.
art. 10-bis l. 241/1990
Non sussiste violazione del preavviso di rigetto quando l’Amministrazione abbia previamente rappresentato all’interessato il motivo ostativo poi posto a fondamento del diniego.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la portata applicativa della disciplina rilevante risulti chiara.
Massime di principio
- La conversione in patente italiana di una patente rilasciata da uno Stato extra-UE è possibile solo nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla specifica intesa bilaterale applicabile, oltre che nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice della strada.
- Quando l’accordo bilaterale subordina la conversione alla conformità della patente agli specimen inclusi nell’Allegato tecnico, la difformità del modello del documento costituisce autonomo presupposto legittimo per il diniego, anche se la categoria di guida risulta astrattamente equivalente.
- La motivazione del diniego di conversione è sufficiente quando indica la non conformità del modello di patente agli Allegati tecnici dell’accordo e tale accertamento risulta confermato dall’istruttoria amministrativa e dalla documentazione acquisita.
- Non viola l’art. 10-bis l. 241/1990 l’adozione del diniego senza un ulteriore preavviso quando l’Amministrazione abbia già comunicato all’interessato, prima del provvedimento finale, il motivo ostativo coincidente con quello posto a fondamento del diniego.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea non è necessario quando non sussista un ragionevole dubbio interpretativo sulla portata della disciplina applicabile.
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