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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15838 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, successivamente fallita, nel 2006 effettuò acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA utilizzando il plafond previsto per gli esportatori abituali, pur non possedendone i requisiti e avendo emesso lettere d’intento prive dei presupposti di legge. L’Agenzia delle Entrate recuperò l’IVA non versata e applicò le sanzioni previste dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’accertamento ritenendo che non vi fosse danno erariale, poiché la società avrebbe comunque potuto detrarre l’IVA sugli acquisti. L’Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che, in assenza dei requisiti per il plafond, la contribuente era tenuta a pagare l’IVA e le relative sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro l’avviso di accertamento. La Corte ha chiarito che il plafond non elimina il debito IVA, ma ne sospende soltanto l’esigibilità per gli esportatori abituali, entro determinati limiti quantitativi. Se il contribuente non possiede tale qualifica, l’IVA deve essere assolta e il cessionario o importatore che ha rilasciato la dichiarazione d’intento risponde del tributo omesso e delle sanzioni, anche se ha agito in buona fede o per errore. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il fallimento è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2

    "le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta [...] su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni [...]"

    La norma disciplina il plafond degli esportatori abituali, consentendo acquisti e importazioni senza applicazione immediata dell’IVA entro il limite delle esportazioni o operazioni assimilate effettuate nel periodo di riferimento. Il beneficio riguarda l’esigibilità del tributo e non la sua originaria sussistenza.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 3

    "qualora la dichiarazione d'intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa"

    Quando la dichiarazione d’intento è emessa senza i requisiti di legge, il soggetto che l’ha rilasciata risponde dell’IVA non pagata e delle sanzioni conseguenti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    La disciplina della detrazione dell’IVA sugli acquisti non rende legittimo l’utilizzo del plafond in assenza dei requisiti per essere esportatore abituale. Il diritto alla detrazione e la sospensione dell’esigibilità sono meccanismi distinti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60

    "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica [...] soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi"

    La norma riguarda il diverso caso della rivalsa successiva a un accertamento e non consente di evitare il recupero dell’IVA quando il plafond sia stato utilizzato originariamente senza i presupposti.

  • L. 18 febbraio 1997, n. 28, art. 2

    È richiamata tra le disposizioni applicabili alla disciplina del plafond e delle dichiarazioni d’intento.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8

    È richiamata dall’Agenzia tra le norme che si assumono violate, senza che la decisione ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6 e 7

    Sono richiamati in relazione alla responsabilità e alle sanzioni tributarie; la Corte ribadisce che l’assenza dei presupposti del plafond comporta la responsabilità del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione d’intento, indipendentemente dalla buona fede.

Massime di principio

  • Il plafond degli esportatori abituali non cancella il debito IVA: consente soltanto di sospenderne il pagamento entro limiti quantitativi e a condizione che sussistano tutti i requisiti di legge.
  • La possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti non sana l’utilizzo irregolare del plafond e non esclude il recupero dell’imposta non applicata.
  • Il soggetto che emette una dichiarazione d’intento deve verificare autonomamente il possesso dei requisiti e la capienza del plafond; l’errore o la buona fede, di regola, non escludono la responsabilità prevista dalla normativa.
  • In caso di dichiarazione d’intento priva dei presupposti, il cessionario, committente o importatore può essere chiamato a pagare direttamente l’IVA non assolta e le relative sanzioni.
  • La distinzione fondamentale è tra sussistenza del debito IVA e sua esigibilità: il regime del plafond incide sulla seconda, non sulla prima.

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