Sentenza n. 947/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento delle FAQ n. 3 e 6 pubblicate dal Ministero della Ricerca sulla piattaforma "UniversItaly", in relazione alle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria di cui al d.lgs. 15 maggio 2025, n. 7; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ancorché non conosciuti; nonché, per quanto occorrer possa, della nota del 30 luglio 2025, con cui l'Università UniCamillus, in applicazione delle FAQ pubblicate dal Ministero, ha comunicato alla Ricorrente di non poter conservare il suo posto presso l'Ateneo, in caso di sua iscrizione al "semestre aperto" di cui al d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71; nonché, in via subordinata del Decreto Ministeriale 30 maggio 2025, n. 418 e del relativo Allegato 1; del Decreto Ministeriale 16 luglio 2025, n. 454 e del relativo Allegato 1; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: FAQ ministeriali sulle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina, odontoiatria e medicina veterinaria, nonché atti universitari applicativi e, in via subordinata, decreti ministeriali attuativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato le FAQ n. 3 e 6 pubblicate dal Ministero della Ricerca sulla piattaforma UniversItaly in relazione alle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, chiedendo altresì l'annullamento degli atti presupposti e conseguenziali, della comunicazione con cui l'università privata aveva rappresentato l'impossibilità di conservare il posto già assegnato in caso di iscrizione al semestre aperto e, in via subordinata, dei decreti ministeriali attuativi e dei relativi allegati. Nel corso del giudizio, con atto depositato l'11 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della modifica del quadro fattuale di riferimento, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia, rilevando che essa era stata ritualmente notificata alle controparti e che le parti interessate alla prosecuzione non si erano opposte, avendo invece aderito alla rinuncia, pur chiedendo la condanna della ricorrente alle spese. Il Collegio ha richiamato l'art. 84, comma 1, c.p.a., secondo cui il ricorrente può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, con deposito o dichiarazione in udienza, purché la rinuncia sia portata formalmente a conoscenza delle altre parti e non vi sia opposizione alla prosecuzione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Quanto alle spese, pur ricordando la regola per cui il rinunciante normalmente le sopporta, le ha compensate integralmente tra le parti in ragione della natura della controversia e della novità delle questioni giuridiche trattate.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia al ricorso è rimessa alla parte ricorrente e richiede la provenienza dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, la formale conoscenza da parte delle controparti e l'assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Il rinunciante sopporta normalmente le spese del giudizio, salva la possibilità di compensarle in presenza di valide ragioni.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo può essere proposta in ogni stato e grado mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, da depositare o rendere in udienza secondo le forme previste dall'art. 84 c.p.a.
- La rinuncia deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti; il processo si estingue quando le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non vi si oppongano ritualmente.
- L'adesione delle controparti alla rinuncia non impedisce l'estinzione del giudizio, anche se le stesse possono chiedere la regolazione delle spese secondo la disciplina dell'art. 84, comma 2, c.p.a.
- La regola secondo cui il rinunciante sopporta le spese può essere derogata e le spese possono essere compensate quando ricorrano valide ragioni, tra cui la natura della controversia e la novità delle questioni giuridiche.
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