Cassazione Penale, Ordinanza n. 04404/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse fornito una motivazione precisa, circostanziata, esauriente e logicamente coerente sulla finalità di spaccio, dopo avere esaminato le difese dell'imputato e le risultanze processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse destinata a uso personale; con un secondo motivo, vizio di motivazione sulla ritenuta finalità di spaccio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure investivano la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in legittimità se sorretti da motivazione congrua e logica. Ha inoltre richiamato la motivazione della sentenza d'appello, che aveva desunto la finalità di spaccio dalle modalità di detenzione: l'imputato era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, con 26 grammi e 28 grammi di marijuana, suddivisi in due involucri, quantità da cui erano ricavabili rispettivamente 109 e ulteriori 90 dosi, senza ragionevole giustificazione e in condizioni tali da esporlo a controllo della polizia giudiziaria.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La disposizione è richiamata come base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio in ipotesi di lieve entità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La motivazione della sentenza di merito sulla finalità di spaccio può essere legittimamente desunta da elementi fattuali oggettivi, quali la quantità della sostanza, la suddivisione in involucri, il numero di dosi ricavabili e le concrete modalità della detenzione.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una ricostruzione precisa, completa e logicamente coerente, non è censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità o contraddittorietà, che nel caso esaminato non sono state ravvisate.
- La detenzione di quantitativi di stupefacente compatibili con un numero elevato di dosi, priva di plausibile giustificazione e avvenuta in circostanze anomale, può integrare un serio indizio della finalità di spaccio.
Come è indicizzato
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