Sentenza del 29/05/2017 n. 3770 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Denuncia di vizi della stessa - Esattoria - Legittimazione passiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. Quando le eccezioni riguardano esclusivamente vizi propri della cartella, l'esattoria è legittimata a partecipare al giudizio e non può essere esclusa per difetto di legittimazione passiva. Inoltre, una cartella che contiene tutti i requisiti richiesti dalla normativa non può essere dichiarata nulla per mere contestazioni formali non dimostrate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava esclusivamente presunti vizi della cartella di pagamento. È stato contestato, in particolare, il ruolo dell'esattoria e la sua legittimazione passiva, nonché la validità formale della cartella.
Norme richiamate
Normativa sulla cartella di pagamento
La cartella è valida quando contiene gli elementi e i requisiti formali previsti dalla legge; la nullità non può essere dichiarata in assenza di una concreta violazione normativa.
Norme sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione
L'agente della riscossione è legittimato passivamente quando la contestazione riguarda vizi propri della cartella o dell'attività di riscossione, anche se il credito deriva da un ente diverso.
Massime di principio
- Se il contribuente contesta vizi propri della cartella, come errori formali, mancanza di elementi essenziali o irregolarità della sua formazione, l'agente della riscossione deve normalmente essere chiamato in giudizio.
- La legittimazione passiva va individuata in base al tipo di vizio contestato: l'ente creditore risponde dell'esistenza e della correttezza del credito, mentre l'agente della riscossione risponde degli atti e delle modalità della riscossione.
- La mera allegazione di irregolarità non comporta automaticamente la nullità della cartella: occorre indicare quale requisito previsto dalla legge manchi o sia stato violato e dimostrare che tale omissione incida concretamente sulla validità o sulla difesa del contribuente.
- Una cartella completa degli elementi richiesti dalla normativa resta valida, salvo che il contribuente provi uno specifico vizio sostanziale o formale previsto dalla legge.
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