Sentenza n. 14018/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - in parte qua della Delibera dell’’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 132/23/CONS, recante “Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS” (e relativi allegati), del 31 maggio 2023, pubblicata sul sito dell’Autorità il successivo 9 giugno 2023. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia S.p.A. il 7/11/2023: - della Delibera AgCom n. 132/23/CONS, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCom n. 132/23/CONS sulle condizioni economiche 2022-2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Wind Tre ha impugnato la delibera AGCom n. 132/23/CONS, contestando principalmente l’applicazione retroattiva al 1° gennaio 2023 degli aumenti tariffari e l’aggiornamento degli input del modello di costo BU-LRIC. Con il primo motivo ha dedotto violazione del principio di legalità, del legittimo affidamento, della certezza dell’azione amministrativa e dell’art. 11 del CCE, sostenendo che la delibera costituisse una nuova regolazione innovativa, operante soltanto per il futuro. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione della prevedibilità della regolazione e dei principi pro-concorrenziali, assumendo che l’aumento retroattivo e le modifiche introdotte rispetto allo schema sottoposto a consultazione avessero prodotto una significativa fluttuazione tariffaria, in contrasto con le raccomandazioni della Commissione europea. Con il terzo motivo ha contestato, sotto profili di difetto di istruttoria, motivazione, contraddittorietà, sproporzionalità e travisamento, vari elementi tecnici del modello: incremento dei costi dei cavi in rame, stima dei volumi di domanda, adeguamento dei costi delle infrastrutture civili all’inflazione, criterio di calcolo del costo dell’energia elettrica mediante fatture dell’anno corrente e determinazione del parametro RFR del WACC. Le censure introdotte per la prima volta nella memoria di replica non notificata sono state dichiarate inammissibili ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Telecom Italia ha proposto ricorso incidentale subordinato, articolando sei motivi relativi alle tariffe 2022, ai costi della rete in rame, al costo del personale, al premio di infrastrutturazione e alle tariffe VULA, al WACC e al semi-GPON.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili le censure nuove introdotte da Wind Tre nella memoria di replica non notificata, rilevando che le memorie possono illustrare i motivi già ritualmente dedotti, ma non ampliare il thema decidendum né eludere i termini decadenziali e il contraddittorio. Nel merito ha rigettato tutti i motivi principali. Ha ritenuto legittima la decorrenza dal 1° gennaio 2023 delle nuove condizioni economiche, poiché la delibera non costituiva una regolazione innovativa, ma applicava e aggiornava il modello regolatorio già definito dalla delibera n. 348/19/CONS; il potere esercitato era assimilabile a quello di approvazione o modifica dell’offerta di riferimento ai sensi dell’art. 80, comma 2, CCE, fisiologicamente destinato a regolare l’intera annualità. La retroattività era inoltre stata preceduta da consultazione pubblica, nella quale gli orientamenti dell’Autorità erano stati resi noti già nell’ottobre 2022, e risultava motivata mediante il bilanciamento tra contenimento degli effetti retroattivi e necessità di riflettere i costi correnti. Ha escluso la violazione della prevedibilità regolatoria, poiché lo schema sottoposto a consultazione aveva anticipato le principali variazioni e le modifiche finali non avevano prodotto uno shock tariffario o una fluttuazione significativa; anzi, in alcuni casi gli aumenti erano stati ridotti. Quanto ai profili tecnici, il TAR, sulla base della verificazione, ha ritenuto coerente con il modello BU-LRIC+ la valorizzazione dei servizi su rame mediante i costi correnti di una rete NGA efficiente ipotetica, anche se la rete storica in rame era ammortizzata e in progressiva dismissione. Ha ritenuto adeguata la stima dei volumi basata sui dati consolidati dell’Osservatorio sulle comunicazioni, essendo questa la principale ragione esplicitata dall’Autorità e non specificamente contestata. Ha giudicato coerente con il modello BU-LRIC l’aggiornamento dei costi delle infrastrutture civili secondo i costi correnti, inclusi quelli influenzati dall’inflazione straordinaria. Ha ritenuto legittimo il ricorso alle fatture dell’anno corrente per la componente energetica, quale adattamento contingente alla straordinaria volatilità dei prezzi, nonostante la precedente prassi basata sulle fatture dell’anno precedente. Ha infine ritenuto conforme alle metodologie europee la modifica del calcolo dell’RFR del WACC mediante l’utilizzo dell’inflazione attesa, considerata un correttivo tecnico mirato e non un’alterazione arbitraria del metodo. Poiché il ricorso principale è stato rigettato, il ricorso incidentale subordinato di Telecom è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Wind Tre è stata condannata alle spese in favore di AGCom, Telecom e FiberCop, quantificate in euro 6.000,00 oltre accessori per ciascuna parte, nonché alle spese della verificazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le censure nuove introdotte in una memoria non notificata alle controparti sono inammissibili; la memoria può soltanto illustrare motivi già ritualmente dedotti.
art. 80, comma 2, d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il potere dell’Autorità di imporre modifiche alle offerte di riferimento può legittimamente produrre effetti sull’intera annualità di riferimento, anche con decorrenza dal 1° gennaio, salvo motivata deroga.
art. 11 d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di legalità, certezza e affidamento, ma il giudice ha escluso la violazione dedotta.
art. 6, comma 4, d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è stata richiamata in relazione alla prevedibilità e alla regolazione pro-concorrenziale; il giudice ha ritenuto rispettati tali principi.
delibera AGCom n. 348/19/CONS
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha definito il modello regolamentare e metodologico BU-LRIC per il periodo 2019-2023; la delibera impugnata ne ha costituito applicazione e aggiornamento, senza alterarne l’impianto.
Raccomandazione della Commissione europea 2013/466/UE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stata utilizzata quale parametro metodologico per il modello BU-LRIC e la valorizzazione dei costi correnti di una rete efficiente, inclusa la rete in rame derivata da una rete NGA.
Comunicazione della Commissione europea 2019/C 375/01
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Fornisce la metodologia comune per la determinazione del WACC; il giudice ha ritenuto conforme ad essa il correttivo adottato dall’Autorità sulla componente inflattiva dell’RFR.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato invocato per i principi di buona amministrazione e imparzialità; il giudice ha ritenuto adeguatamente istruito e motivato il procedimento.
Massime di principio
- Una delibera dell’autorità di regolazione che, nelle more di una nuova analisi di mercato, aggiorna dati di input di un modello di costo già definito e determina i prezzi per l’intera annualità di riferimento non costituisce necessariamente nuova regolazione innovativa: può essere qualificata come applicazione o modifica del precedente quadro regolatorio e, se adottata in corso d’anno, può produrre fisiologicamente effetti dal 1° gennaio dell’annualità regolata.
- La decorrenza retroattiva delle tariffe regolamentate è legittima quando il provvedimento è preceduto da una consultazione pubblica che renda conoscibili con congruo anticipo gli orientamenti dell’autorità, sia adeguatamente motivato e bilanci la prevedibilità del mercato con l’esigenza di riflettere i costi correnti di fornitura.
- Il principio di prevedibilità della regolazione non è violato da modifiche apportate allo schema posto in consultazione se tali modifiche restano marginali rispetto all’impianto già preannunciato e non determinano uno shock o una fluttuazione significativa delle tariffe; la violazione deve essere puntualmente allegata e dimostrata.
- Nel modello BU-LRIC, i servizi di accesso su rete in rame possono essere valorizzati sulla base dei costi correnti di una rete NGA efficiente ipotetica, mediante sostituzione degli elementi ottici con equivalenti elementi in rame, anche quando la rete storica in rame sia ammortizzata, in dismissione e non sarebbe oggi integralmente realizzata da un operatore efficiente.
- Nell’applicazione di metodologie regolatorie basate sui costi correnti, l’autorità può adeguare i criteri di rilevazione dei dati a situazioni eccezionali di volatilità dei prezzi, privilegiando le informazioni dell’anno di regolazione rispetto alla prassi storica, purché la scelta sia tecnicamente motivata, proporzionata e non manifestamente irragionevole.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica dell’autorità di regolazione, potendo sindacare le scelte metodologiche soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza istruttoria o incoerenza evidente con il quadro normativo e metodologico applicabile.
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