Cassazione Penale, Sentenza n. 38283/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) nullità per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio (violazione delle norme processuali e mancata possibilità di partecipare regolarmente al processo; dedotta nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. avendo il decreto risultatoinviato come "irreperibilità" nonostante la residenza risultante dagli atti); 2) vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando che i fatti fossero in realtà una questione giuslavoristica priva di violenza o minaccia; 3) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio e la mancanza della rituale vocatio in iudicium dei ricorrenti. Ne è conseguito l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado per nullità assoluta degli atti di giudizio ai sensi dell'art. 179 c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso e l'adempimento degli obblighi di verifica circa la regolare instaurazione del contraddittorio (con riferimento alle incombenze dell'art. 484 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
L'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio determina nullità assoluta ed insanabile degli atti del giudizio di primo grado e delle sentenze successive, poiché compromette la costituzione del contraddittorio e la conoscenza dell'imputazione
art. 157 cod. proc. pen.
La procedura di ricerca e notifica richiede, in caso di assenza del destinatario, ricerche per individuare il luogo di abitazione o il luogo di lavoro abituale; la modalità "irreperibilità" non è corretta se dalle risultanze anagrafiche emerge chiaramente la residenza
art. 484 cod. proc. pen.
Spetta al giudice del dibattimento l'accertamento della regolare costituzione delle parti; la Corte rimanda al Tribunale l'adempimento di tale verifica in vista del proseguimento del processo
art. 110, 81, 629 cod. pen.
Norme del codice penale richiamate come fattispecie di reato oggetto del processo: l'accertamento di eventuale responsabilità sostanziale resta però inidoneo a sanare la nullità processuale derivante dall'omessa notifica
Massime di principio
- L'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente all'udienza preliminare configura una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p.; se provata, comporta l'annullamento delle decisioni di merito.
- La comunicazione dell'atto al solo difensore non può automaticamente sanare la mancata notifica all'imputato; non è sensato attribuire all'imputato oneri probatori aggiuntivi circa la mancata conoscenza dell'atto.
- Quando dalle risultanze anagrafiche risulta la residenza dell'imputato, non può essere utilizzata la procedura di "irreperibilità" senza aver prima esperito le ricerche previste dall'art. 157 c.p.p.; l'uso improprio di tale procedura determina la nullità della citazione.
- Spetta al giudice del dibattimento verificare la regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.); in mancanza di tale verifica, la sentenza è vulnerabile in sede di cassazione.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe documentare la residenza o la presenza del soggetto nell'indirizzo indicato (certificati anagrafici) e contestare tempestivamente l'omessa notifica per ottenere l'annullamento degli atti e la ripetizione del giudizio.
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