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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38283/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) nullità per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio (violazione delle norme processuali e mancata possibilità di partecipare regolarmente al processo; dedotta nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. avendo il decreto risultatoinviato come "irreperibilità" nonostante la residenza risultante dagli atti); 2) vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando che i fatti fossero in realtà una questione giuslavoristica priva di violenza o minaccia; 3) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio e la mancanza della rituale vocatio in iudicium dei ricorrenti. Ne è conseguito l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado per nullità assoluta degli atti di giudizio ai sensi dell'art. 179 c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso e l'adempimento degli obblighi di verifica circa la regolare instaurazione del contraddittorio (con riferimento alle incombenze dell'art. 484 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    L'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio determina nullità assoluta ed insanabile degli atti del giudizio di primo grado e delle sentenze successive, poiché compromette la costituzione del contraddittorio e la conoscenza dell'imputazione

  • art. 157 cod. proc. pen.

    La procedura di ricerca e notifica richiede, in caso di assenza del destinatario, ricerche per individuare il luogo di abitazione o il luogo di lavoro abituale; la modalità "irreperibilità" non è corretta se dalle risultanze anagrafiche emerge chiaramente la residenza

  • art. 484 cod. proc. pen.

    Spetta al giudice del dibattimento l'accertamento della regolare costituzione delle parti; la Corte rimanda al Tribunale l'adempimento di tale verifica in vista del proseguimento del processo

  • art. 110, 81, 629 cod. pen.

    Norme del codice penale richiamate come fattispecie di reato oggetto del processo: l'accertamento di eventuale responsabilità sostanziale resta però inidoneo a sanare la nullità processuale derivante dall'omessa notifica

Massime di principio

  • L'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente all'udienza preliminare configura una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p.; se provata, comporta l'annullamento delle decisioni di merito.
  • La comunicazione dell'atto al solo difensore non può automaticamente sanare la mancata notifica all'imputato; non è sensato attribuire all'imputato oneri probatori aggiuntivi circa la mancata conoscenza dell'atto.
  • Quando dalle risultanze anagrafiche risulta la residenza dell'imputato, non può essere utilizzata la procedura di "irreperibilità" senza aver prima esperito le ricerche previste dall'art. 157 c.p.p.; l'uso improprio di tale procedura determina la nullità della citazione.
  • Spetta al giudice del dibattimento verificare la regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.); in mancanza di tale verifica, la sentenza è vulnerabile in sede di cassazione.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe documentare la residenza o la presenza del soggetto nell'indirizzo indicato (certificati anagrafici) e contestare tempestivamente l'omessa notifica per ottenere l'annullamento degli atti e la ripetizione del giudizio.

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