Cassazione Civile, Ordinanza n. 16375/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria che aveva confermato il rigetto, in primo grado, della sua domanda di rimborso di somme versate a seguito di accertamento con adesione nell’ambito di una procedura di voluntary disclosure relativa a disponibilità detenute in Svizzera e a San Marino. Nel ricorso per cassazione, unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione dell’art. 5-quater, comma 1, lett. b), e dell’art. 5-quinquies, comma 10, del d.l. n. 167/1990, come introdotti dalla l. n. 186/2014, nonché dell’art. 24 Cost., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel non ammettere l’istanza di rimborso delle somme pagate. La Corte ha rilevato che, secondo i principi già affermati, non è ammesso un rimborso che si risolva in una forma di impugnazione dell’accertamento con adesione, atto che per sua natura è intangibile; la scelta del contribuente in tale procedura è volontaria e consapevole, sicché non è ritrattabile se non nei limiti dell’errore riconoscibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’istanza di rimborso delle somme versate in base ad accertamento con adesione non è ammissibile quando, sostanzialmente, mira a rimettere in discussione l’accordo raggiunto. Ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva negato il rimborso, rigettando il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito.
art. 5-quater, comma 1, lett. b), d.l. n. 167/1990
come introdotti dalla l. n. 186/2014
è stato richiamato quale norma regolatrice della procedura di voluntary disclosure e del preteso diritto al rimborso.
art. 5-quinquies, comma 10, d.l. n. 167/1990
come introdotti dalla l. n. 186/2014
è stato richiamato quale norma regolatrice della procedura di voluntary disclosure e del preteso diritto al rimborso.
art. 24 Cost.
la Corte esclude che il mancato rimborso integri una lesione del diritto di difesa, poiché la procedura di accertamento con adesione si fonda su una scelta consapevole e volontaria del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per individuare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’istanza di rimborso delle somme versate in base ad accertamento con adesione non può essere utilizzata per contestare indirettamente il contenuto dell’adesione, poiché ciò eluderebbe l’intangibilità propria di tale istituto.
- La procedura di accertamento con adesione si fonda su una scelta volontaria e consapevole del contribuente, sicché gli effetti dell’accordo non sono normalmente ritrattabili, salvo il limite dell’errore riconoscibile.
- La dedotta violazione dell’art. 24 Cost. non sussiste quando l’ordinamento prevede un meccanismo deflattivo fondato su una valutazione di convenienza rimessa alla parte e non su un’imposizione coattiva.
- In presenza di precedente consolidato, il giudice di legittimità conferma il rigetto della domanda di rimborso quando la pretesa si risolve in una contestazione incompatibile con la natura dell’accertamento con adesione.
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