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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20201/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (accusa)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la loro condanna per furto in abitazione pluriaggravato e in concorso, commesso in Luino il 10 maggio 2019. Con il primo motivo denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita errata valutazione delle prove poste a fondamento della responsabilità; con il secondo motivo contestavano il diniego dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p.; con il terzo motivo censuravano la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto erroneo nella quantificazione della pena base, degli aumenti/diminuzioni per circostanze e degli incrementi per la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto generico e diretto a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; il secondo è stato giudicato manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva escluso la minima partecipazione valorizzando il consapevole coordinamento tra i correi e la suddivisione dei ruoli, incompatibili con un contributo meramente trascurabile; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata, come avvenuto nel caso di specie. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante della minima partecipazione richiede un contributo del correo del tutto marginale e causalmente trascurabile nell'economia del crimine; non basta una mera minore efficacia causale rispetto agli altri concorrenti.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione della sanzione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve però motivare adeguatamente le scelte effettuate.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza di merito abbia svolto una disamina completa, logicamente coerente e non manifestamente illogica delle prove.
  • Per riconoscere l'attenuante del contributo di minima importanza nel concorso di persone, occorre che il partecipe abbia tenuto una condotta di ruolo del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile; è insufficiente che il suo apporto sia semplicemente meno incisivo di quello degli altri concorrenti.
  • La presenza di un coordinamento consapevole tra concorrenti e di una precisa ripartizione dei ruoli costituisce elemento incompatibile con la qualificazione del contributo come minimo o trascurabile.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione sulle scelte sanzionatorie sia adeguata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

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