Cassazione Penale, Ordinanza n. 20201/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (accusa)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la loro condanna per furto in abitazione pluriaggravato e in concorso, commesso in Luino il 10 maggio 2019. Con il primo motivo denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita errata valutazione delle prove poste a fondamento della responsabilità; con il secondo motivo contestavano il diniego dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p.; con il terzo motivo censuravano la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto erroneo nella quantificazione della pena base, degli aumenti/diminuzioni per circostanze e degli incrementi per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto generico e diretto a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; il secondo è stato giudicato manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva escluso la minima partecipazione valorizzando il consapevole coordinamento tra i correi e la suddivisione dei ruoli, incompatibili con un contributo meramente trascurabile; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata, come avvenuto nel caso di specie. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 114 c.p.
L'attenuante della minima partecipazione richiede un contributo del correo del tutto marginale e causalmente trascurabile nell'economia del crimine; non basta una mera minore efficacia causale rispetto agli altri concorrenti.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione della sanzione.
art. 133 c.p.
La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve però motivare adeguatamente le scelte effettuate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza di merito abbia svolto una disamina completa, logicamente coerente e non manifestamente illogica delle prove.
- Per riconoscere l'attenuante del contributo di minima importanza nel concorso di persone, occorre che il partecipe abbia tenuto una condotta di ruolo del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile; è insufficiente che il suo apporto sia semplicemente meno incisivo di quello degli altri concorrenti.
- La presenza di un coordinamento consapevole tra concorrenti e di una precisa ripartizione dei ruoli costituisce elemento incompatibile con la qualificazione del contributo come minimo o trascurabile.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione sulle scelte sanzionatorie sia adeguata.
Come è indicizzato
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