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Sentenza

Sentenza n. 602/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202512997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sul dovere di ricevere e formalizzare l'istanza di visto per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva proposto un'azione diretta a ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio. Prima della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto di non poter decidere il merito, né procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente può disporre dell'azione sino a quando la causa non sia trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia di merito; in assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice deve conformarsi a tale dichiarazione. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte prima della decisione e non contrastata da richieste avverse, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe, senza che il testo espliciti ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il ricorrente può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse sino a quando la causa non sia trattenuta in decisione; in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza esaminare il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è una pronuncia meramente processuale, priva di effetti conformativi o di giudicato esterno sul merito della controversia.
  • In caso di pronuncia di rito determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate, ferma la rifusione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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