Cassazione Penale, Sentenza n. 575/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma (09/07/2024) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art.99 d.P.R. n.115/2002 ritenendo che il difensore non fosse legittimato a proporre, in proprio, l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore aveva firmato il ricorso in virtù del mandato conferitogli dal detenuto, deducendo violazione dell'art.99 e chiedendo che fosse riconosciuta la legittimazione autonoma del difensore a proporre l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, trasmettendo gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma per il prosieguo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Graziano) e ha affermato che, pur se la materia delle liquidazioni degli onorari è ora riferita agli artt.702-bis e segg. cod. proc. civ. per effetto del d.lgs. n.150/2011, quando l'istanza si inserisce in un procedimento penale accessorio al processo principale devono applicarsi, per le fasi non disciplinate, le regole del processo penale, riconoscendo al difensore un potere di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello dell'imputato. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità fondatasi sul mancato riconoscimento della legittimazione del difensore era errata.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.99
il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai decreti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato e che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica
L'art.99 connette l'opposizione a un rito speciale ma non esclude l'applicazione, per le questioni accessorie al processo penale, delle norme processuali penali che riconoscono al difensore un potere impugnatorio autonomo.
d.lgs. 10 settembre 2011, n.150, art.14
ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando all'art.702-bis e segg. cod. proc. civ.
Fornisce l'attuale inquadramento procedurale (richiamo al rito sommario civile) per le liquidazioni degli onorari, ma non impedisce che, quando la domanda sia accessoria a un processo penale, si applichino criteri del rito penale per le fasi non disciplinate.
artt.702-bis e segg. cod. proc. civ.
procedimento sommario di cognizione volto a definire la lite con rapidità
Si applicano alle liquidazioni di onorari; tuttavia, la Corte ha chiarito che per le opposizioni inserite in procedimenti penali occorre coordinare tale disciplina con le norme processuali penali rilevanti in tema di impugnazioni.
Legge 13 giugno 1942, n.794, artt.28 e 29
normativa originaria che disciplinava il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, prevedendo, tra l'altro, possibilità di difesa personale e procedure sommarie
Costituiva il fondamento storico della qualificazione del procedimento come accessorio al processo penale e della conseguente applicazione delle norme penali per le fasi non disciplinate.
Codice di procedura penale, artt.99, 571 comma 3 e 613
Combinando tali disposizioni si desume il principio secondo cui al difensore può essere riconosciuta una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella dell'imputato.
Sez. U, n.30181 del 24/05/2004 (Graziano) - giurisprudenza
Pronuncia di riferimento che ha riconosciuto la titolarità di un'impugnazione autonoma in favore del difensore nell'ambito del procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; principio ora richiamato e confermato dalla Cassazione.
Massime di principio
- Quando l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si inserisce in un procedimento penale, le questioni processuali non completamente disciplinate dalla normativa speciale devono essere coordinate con le regole del processo penale.
- Il difensore nominato può esercitare un potere di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello dell'imputato nell'opposizione avverso decreti di rigetto o di inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato.
- Per la proposizione del reclamo ex art.99 d.P.R. n.115/2002 è sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore; non è necessariamente richiesta la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen.
- La richiamata applicazione del rito sommario civile per le liquidazioni (artt.702-bis e segg.) non esclude che, in presenza di accessorietà rispetto al processo penale, prevalgano principi procedurali penali in materia di impugnazioni.
- La semplice esclusione della legittimazione del difensore a causa della mancata produzione di una procura speciale è da valutare alla luce del carattere accessorio del procedimento e della giurisprudenza che tutela la possibilità per il difensore di tutelare in proprio gli interessi collegati alla difesa.
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