Cassazione Penale, Sentenza n. 51628/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 07/12/2022 della Corte d'appello di Lecce che, in riforma della sentenza del 26/06/2018 del Tribunale di Lecce, aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 323 c.p. perché estinto per prescrizione, confermando contestualmente le statuizioni civili a favore dell'Associazione Italia Nostra. Con unico motivo deduceva: errata applicazione degli artt. 323 e 479 c.p.; assoluta carenza di motivazione circa il suo concorso nel reato ascritto al coimputato Antonio Castrignanò (responsabile UTC del Comune di Vernole), ritenuto autore materiale dei provvedimenti che avrebbero evitato la demolizione dell'immobile di proprietà della moglie del ricorrente; richiesta di riesame alla luce della modifica dell'art. 323 operata dal d.l. n. 76/2020, conv. con legge n. 120/2020, che avrebbe ristretto il perimetro del reato; censura circa l'eccessiva liquidazione del danno in favore di Italia Nostra (5.000 euro) rispetto alla quantificazione regionale (1.618,41 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confrontato le proprie censure con le argomentazioni della Corte d'appello, la quale aveva dettagliatamente accertato l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi in sede giurisdizionale (sentenze del Consiglio di Stato n. 3042/2018 e n. 436/2020) e aveva esaminato la rilevanza delle modifiche normative proposte. La Corte d'appello aveva inoltre motivato il concorso morale del sindaco con il fatto della rimozione del precedente responsabile del settore (De Giorgi) e con la gestione esclusiva della pratica da parte dell'Arch. Castrignanò, nonché richiamato una precedente condanna definitiva nei confronti del ricorrente del 01/07/2013 (Cass. sent. n. 38357/2014). La doglianza relativa all'entità del risarcimento è stata ritenuta inammissibile perché porta nuova questione non prospettata in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen.
La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che la condotta contestata (adozione/omissione di provvedimenti amministrativi finalizzati ad evitare la demolizione dell'immobile della moglie) rientrasse nel perimetro dell'abuso d'ufficio, anche sul piano del concorso morale del sindaco che aveva rimosso il funzionario che si opponeva alla sanatoria.
d.l. n. 76 del 2020, conv. con legge n. 120 del 2020 (modifica art. 323 c.p.)
Il ricorrente invocava la ristrettezza di applicazione del reato a seguito della novella; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto la censura generica e non capace di superare le specifiche argomentazioni motivazionali della Corte d'appello (competenze coinvolte e gestione della pratica).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Cassazione per l'addebito delle spese e per la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità che l'inammissibilità del ricorso sia ascrivibile a colpa del ricorrente, giustificando l'onere delle spese e della somma maggiorata a titolo di sanzione.
Massime di principio
- In sede di legittimità (Cassazione) le censure devono confrontarsi in modo diretto e puntuale con le argomentazioni di fatto e di diritto svolte dalla Corte territoriale; la mera trascrizione degli atti di appello senza un confronto critico è inadeguata e può determinarne l'inammissibilità.
- Le pronunce amministrative definitive (es. sentenze del Consiglio di Stato) che accertano l'illegittimità di atti amministrativi costituiscono elemento probatorio rilevante e possono sostenere la sussistenza del fatto-idoneo a integrare reati come l'abuso d'ufficio.
- La contestazione del concorso morale o dell'elemento soggettivo del reato va sostenuta con motivazione specifica: atti antecedenti volti a rimuovere ostacoli (es. esonero di un funzionario) possono essere ritenuti rilevanti come antecedente causale del vantaggio ingiusto.
- La novella di una fattispecie penale (es. modifica dell'art. 323) può essere invocata, ma il sindacato in Cassazione non è il luogo idoneo per prospettare questioni generiche; va dimostrato il concreto profilo di non retroattività o l'effettiva incidenza sul caso concreto.
- Questioni civili (entità del risarcimento) non introdotte in sede di appello non possono essere discusse per la prima volta in Cassazione; ciò comporta perdita di tale motivo.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'addebito delle spese processuali e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) se l'inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente.
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