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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34267/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per plurime cessioni di sostanza stupefacente (art. 73 DPR 309/90). Per Muscatello l'unico motivo era l'insufficienza della motivazione della Corte di appello (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), chiedendo in via principale la declaratoria di non punibilità o, in via subordinata, l'esclusione dell'aumento di pena per recidiva. Per Giuliano si deduceva la violazione e la falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto e insufficienza probatoria: si contestava l'assenza di prove precise sui quantitativi ceduti (si indicava un caso con circa 3 milligrammi), la sporadicità e la marginalità della sua condotta, la mancata prova della continuità, e si chiedeva l'assoluzione o, comunque, l'applicazione delle attenuanti (art. 62 n. 4 c.p.) e delle generiche in misura prevalente sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Muscatello il motivo è stato ritenuto inammissibile perchè formulato come generico vizio di "insufficienza" della motivazione invece che come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; inoltre la censura è risultata aspecifica e priva del necessario confronto critico con la motivazione impugnata. Per Giuliano il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio (vietata in Cassazione) e non denunciava un vizio logico previsto dall'art. 606 c.p.p.; le censure sulle attenuanti sono state considerate generiche e non confrontate con le ragioni decisorie della Corte di appello, che aveva congruamente valorizzato le dichiarazioni degli acquirenti, il riconoscimento fotografico e il dato ponderale. Conseguentemente sono state confermate le sentenze di merito, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare in favore della cassa delle ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa norma nel senso che il ricorso in cassazione per vizio di motivazione è ammissibile solo se denuncia la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione; una protesta generica di "insufficienza" è inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alle censure che mirano a sollecitare una diversa valutazione delle prove: la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito se non sotto i profili tassativamente previsti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 1-bis e quinto comma)

    Norma che sanziona le cessioni di sostanze stupefacenti; la Corte d'appello ha ritenuto integrati gli estremi del reato sulla base delle risultanze testimoniali e del sequestro e ha confermato la riqualificazione operata dal Tribunale.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la condotta concorrente è stata ritenuta provata rispetto agli imputati in relazione agli elementi di fatto acquisiti.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra più fatti: la recidiva e la continuazione sono state valutate dal giudice di merito e non sindacabili in cassazione se la valutazione non è illogica o contraddittoria.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante per il ridotto grado di offensività invocata dalla difesa di Giuliano; la Corte ha ritenuto però che, alla luce del dato ponderale e dell'attività di spaccio continuativa contestata, l'attenuante non fosse applicabile nella misura richiesta senza riaprire la valutazione di fatto.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata: censure fondate su una diversa valutazione del materiale probatorio (ex art.192) non sono ammissibili in Cassazione se non configurano specifici vizi di motivazione previsti da art.606 c.p.p.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa di Muscatello per chiedere la declaratoria di non punibilità; la Corte non si è soffermata sul merito della richiesta in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali e di specificità delle censure.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. dalla legge n. 176/2020

    Norma richiamata a titolo procedurale per la disciplina della trattazione scritta del giudizio di cassazione; la Corte ha trattato il ricorso secondo tale disciplina.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso un generico rilievo di "insufficienza" della motivazione: il ricorrente deve indicare uno dei vizi tassativi dell'art. 606 c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
  • La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle prove: le censure devono mirare a vizi di legittimità formali o logici della motivazione, non a una diversa interpretazione degli elementi probatori.
  • Per ottenere l'applicazione di attenuanti o l'esclusione di circostanze aggravanti occorre confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito e dimostrare l'esistenza di un vizio logico o contraddittorio nella sua valutazione, non limitarsi a ripetere la difesa di merito.
  • Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto (es. concorso, continuazione, natura della condotta), il ricorrente deve dimostrare che il giudice ha errato nell'applicare la norma ai fatti accertati o che la motivazione è illogica o contraddittoria sotto il profilo giuridico.
  • Ricorsi in cassazione formulati in modo aspecifico o diretti essenzialmente a una diversa lettura delle prove sono facilmente dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e ammende.
  • Quando si eccepiscono inesattezze nei quantitativi o nella qualità della prova (es. grammi sequestrati), è fondamentale indicare punti precisi della motivazione contraddetti dagli atti processuali per trasformare la censura in un vizio di legittimità riconoscibile.

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