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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37047/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era articolato in due motivi principali: (1) censura di violazione/errata applicazione dell'art. 640 c.p. e carenza di motivazione (art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)), sostenendo che non vi fossero elementi per ritenere che D'Onofrio avesse incassato le somme per sé o che fosse a conoscenza dell'impossibilità di eseguire le prestazioni; (2) censura relativa al calcolo della prescrizione e all'applicazione delle recidive (artt. 157, 160, 161 e 99 c.p.), sostenendo che per i reati contestati nei capi 3, 4 e 8 doveva dichiararsi l'estinzione per prescrizione, in quanto la recidiva semplice non incide sul termine prescrizionale come invece applicato in sede di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte riferita alla contestazione dei fatti e della motivazione (primo motivo). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto parzialmente fondato che il reato indicato nel terzo capo (commesso nel settembre 2012) è estinto per prescrizione e ha annullato la sentenza limitatamente a quel reato senza rinvio. Per il restante (capo quarto e ottavo) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno per la sola rideterminazione della pena, escludendo la pena relativa al reato estinto per prescrizione. L'affermazione di responsabilità per i restanti reati è dichiarata irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nella misura indicata.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p. (truffa)

    La Corte conferma che gli elementi costitutivi della truffa (artifici/raggiri, induzione al consenso, ingiusto profitto e danno) erano dimostrati dagli elementi probatori valutati in fatto (gestione effettiva dell'agenzia, riscossione degli acconti, omissione delle difficoltà economiche, comportamenti post-contrattuali).

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))

    Richiamata come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per inosservanza/errata applicazione di norme di diritto; lett. e) per carenza di motivazione. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che si limitavano a rimettere in discussione la valutazione di merito senza indicare un vizio giuridico o una concreta insufficienza logica della motivazione.

  • art. 157 c.p. (termini prescrizionali)

    Stabilisce il tempo necessario per la prescrizione: per la truffa il termine base è di sei anni; punto di riferimento per il calcolo dei termini prescrizionali nel caso concreto.

  • art. 161 c.p. (effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione)

    Disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione da parte di atti interruttivi; la Corte ha applicato i limiti di aumento previsti (un quarto o due terzi) a seconda della recidiva contestata, per determinare i termini prescrizionali effettivi.

  • art. 160 c.p. (sospensione del corso della prescrizione)

    Richiamato in relazione alla sospensione del decorso della prescrizione per eventi processuali (es. astensione del difensore), contribuisce al computo complessivo del termine prescrizionale.

  • art. 99 c.p. (recidiva)

    La qualificazione della recidiva come 'reiterata specifica ed infraquinquennale' comporta un aumento speciale della pena e incide sul computo del termine prescrizionale (aumento fino a due terzi previsto dalla normativa e applicato dalla Corte per i capi 4 e 8).

  • art. 81 c.p. (concorso di norme e determinazione della pena)

    Usato in sede di merito per l'aumento di pena complessivo; la Corte di legittimità ha rimandato la rideterminazione della pena escludendo il reato prescritto perché non nelle condizioni di ricalcolare la pena complessiva.

  • art. 94 c.p. (richiamato per precedenti condanne)

    Citato nel certificato del casellario quale norma applicabile alle pregresse condanne (appropriazione indebita aggravata) utili a dimostrare la sussistenza di recidiva ai fini del giudizio di merito.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito un nuovo giudizio di fatto: le valutazioni probatorie e le ricostruzioni logiche dei giudici di merito, fondate su elementi processuali, sono sindacabili solo per vizi di diritto o manifeste contraddizioni della motivazione.
  • Le censure di carenza di motivazione devono indicare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione: mere alternative interpretative più favorevoli al ricorrente non sono ammissibili.
  • Il calcolo della prescrizione dipende dalla qualificazione della recidiva: la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale può aumentare il termine prescrizionale fino ai limiti previsti (fino a due terzi), mentre la recidiva semplice non produce lo stesso effetto estensivo; la qualificazione va verificata sul contenuto della contestazione e sulla motivazione del giudice.
  • Eventuali sospensioni del processo (es. astensione del difensore) interrompono o sospendono il decorso della prescrizione e devono essere computate nel calcolo del termine estintivo.
  • Se la Corte di legittimità accerta la prescrizione solo di singolo capo, può annullare senza rinvio limitatamente a quel capo e rinviare per la rideterminazione della pena complessiva, escludendo la pena già inflitta per il reato estinto.
  • La documentazione del casellario giudiziale e la specifica contestazione di recidiva in atto sono determinanti per la valutazione della recidiva: una contestazione generica può portare a esiti diversi rispetto a una contestazione specifica e motivata.

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