Cassazione Penale, Sentenza n. 37047/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era articolato in due motivi principali: (1) censura di violazione/errata applicazione dell'art. 640 c.p. e carenza di motivazione (art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)), sostenendo che non vi fossero elementi per ritenere che D'Onofrio avesse incassato le somme per sé o che fosse a conoscenza dell'impossibilità di eseguire le prestazioni; (2) censura relativa al calcolo della prescrizione e all'applicazione delle recidive (artt. 157, 160, 161 e 99 c.p.), sostenendo che per i reati contestati nei capi 3, 4 e 8 doveva dichiararsi l'estinzione per prescrizione, in quanto la recidiva semplice non incide sul termine prescrizionale come invece applicato in sede di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte riferita alla contestazione dei fatti e della motivazione (primo motivo). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto parzialmente fondato che il reato indicato nel terzo capo (commesso nel settembre 2012) è estinto per prescrizione e ha annullato la sentenza limitatamente a quel reato senza rinvio. Per il restante (capo quarto e ottavo) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno per la sola rideterminazione della pena, escludendo la pena relativa al reato estinto per prescrizione. L'affermazione di responsabilità per i restanti reati è dichiarata irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nella misura indicata.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (truffa)
La Corte conferma che gli elementi costitutivi della truffa (artifici/raggiri, induzione al consenso, ingiusto profitto e danno) erano dimostrati dagli elementi probatori valutati in fatto (gestione effettiva dell'agenzia, riscossione degli acconti, omissione delle difficoltà economiche, comportamenti post-contrattuali).
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))
Richiamata come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per inosservanza/errata applicazione di norme di diritto; lett. e) per carenza di motivazione. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che si limitavano a rimettere in discussione la valutazione di merito senza indicare un vizio giuridico o una concreta insufficienza logica della motivazione.
art. 157 c.p. (termini prescrizionali)
Stabilisce il tempo necessario per la prescrizione: per la truffa il termine base è di sei anni; punto di riferimento per il calcolo dei termini prescrizionali nel caso concreto.
art. 161 c.p. (effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione)
Disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione da parte di atti interruttivi; la Corte ha applicato i limiti di aumento previsti (un quarto o due terzi) a seconda della recidiva contestata, per determinare i termini prescrizionali effettivi.
art. 160 c.p. (sospensione del corso della prescrizione)
Richiamato in relazione alla sospensione del decorso della prescrizione per eventi processuali (es. astensione del difensore), contribuisce al computo complessivo del termine prescrizionale.
art. 99 c.p. (recidiva)
La qualificazione della recidiva come 'reiterata specifica ed infraquinquennale' comporta un aumento speciale della pena e incide sul computo del termine prescrizionale (aumento fino a due terzi previsto dalla normativa e applicato dalla Corte per i capi 4 e 8).
art. 81 c.p. (concorso di norme e determinazione della pena)
Usato in sede di merito per l'aumento di pena complessivo; la Corte di legittimità ha rimandato la rideterminazione della pena escludendo il reato prescritto perché non nelle condizioni di ricalcolare la pena complessiva.
art. 94 c.p. (richiamato per precedenti condanne)
Citato nel certificato del casellario quale norma applicabile alle pregresse condanne (appropriazione indebita aggravata) utili a dimostrare la sussistenza di recidiva ai fini del giudizio di merito.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un nuovo giudizio di fatto: le valutazioni probatorie e le ricostruzioni logiche dei giudici di merito, fondate su elementi processuali, sono sindacabili solo per vizi di diritto o manifeste contraddizioni della motivazione.
- Le censure di carenza di motivazione devono indicare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione: mere alternative interpretative più favorevoli al ricorrente non sono ammissibili.
- Il calcolo della prescrizione dipende dalla qualificazione della recidiva: la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale può aumentare il termine prescrizionale fino ai limiti previsti (fino a due terzi), mentre la recidiva semplice non produce lo stesso effetto estensivo; la qualificazione va verificata sul contenuto della contestazione e sulla motivazione del giudice.
- Eventuali sospensioni del processo (es. astensione del difensore) interrompono o sospendono il decorso della prescrizione e devono essere computate nel calcolo del termine estintivo.
- Se la Corte di legittimità accerta la prescrizione solo di singolo capo, può annullare senza rinvio limitatamente a quel capo e rinviare per la rideterminazione della pena complessiva, escludendo la pena già inflitta per il reato estinto.
- La documentazione del casellario giudiziale e la specifica contestazione di recidiva in atto sono determinanti per la valutazione della recidiva: una contestazione generica può portare a esiti diversi rispetto a una contestazione specifica e motivata.
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