Sentenza n. 79/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione prot. n.-OMISSIS-, Registro Ordinanze n. -OMISSIS-, adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio del Comune di Condofuri; - del verbale di constatazione di abuso edilizio prot. n. -OMISSIS-, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio del Comune di Condofuri; - e di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale ai predetti provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a lavori di sbancamento, livellamento e terrazzamento del terreno, nonché verbale di constatazione dell'abuso edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, deducendo violazione e falsa applicazione della normativa edilizia ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, insussistenza dei presupposti, indeterminatezza delle opere da ripristinare, oggettiva ineseguibilità, irragionevolezza, illogicità manifesta e sviamento. In particolare, hanno sostenuto di essere estranei all'esecuzione dei lavori di sbancamento e terrazzamento, realizzati dai proprietari confinanti mediante sconfinamento sulla particella di loro proprietà, della quale erano stati spossessati; per tale ragione l'ordine non sarebbe stato esigibile nei loro confronti. Hanno inoltre dedotto che, trattandosi di sbancamento e movimentazione del terreno, non vi sarebbero opere edilizie da demolire e che l'ordinanza avrebbe dovuto indicare puntualmente le attività necessarie per il ripristino. L'impugnazione era diretta anche a evitare l'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i lavori di sbancamento e terrazzamento costituiscano interventi di nuova costruzione, in quanto comportano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio di significativo impatto anche ambientale, e che richiedano pertanto il permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. L'ordinanza ex art. 31 è stata quindi legittimamente indirizzata sia ai responsabili dell'abuso sia ai proprietari dell'area. La censura relativa alla mancata puntuale indicazione delle opere di ripristino è stata respinta perché tale profilo riguarda la fase esecutiva e non la validità dell'ordinanza: il provvedimento descriveva sufficientemente le opere abusive, individuate nei lavori di sbancamento finalizzati al miglioramento dell'accesso e alla creazione di terrazzamenti. È stata inoltre respinta la censura relativa all'inesigibilità dell'ordine e all'assenza di responsabilità dei proprietari. L'ordine di demolizione ha natura reale e ripristinatoria e prescinde dall'accertamento della colpevolezza del proprietario, non avendo natura di sanzione in senso stretto. Diversamente, la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza e l'acquisizione dell'area al patrimonio comunale presuppongono l'imputabilità soggettiva dell'illecito omissivo. La questione della materiale disponibilità dell'area e dell'eventuale impossibilità di adempiere potrà quindi essere fatta valere nella successiva fase di accertamento dell'inottemperanza, purché il proprietario dimostri di avere assunto concrete e serie iniziative per recuperare il possesso. Il proprietario è comunque tenuto, sul piano pubblicistico, a vigilare sull'area e ad attivarsi per riacquisirne il possesso e ripristinare l'assetto urbanistico violato. Nulla sulle spese, data la mancata costituzione del Comune e dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001
quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti
La nozione residuale di interventi di nuova costruzione comprende i lavori di sbancamento e terrazzamento che realizzano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.
art. 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione
Gli interventi di sbancamento e terrazzamento oggetto del giudizio, qualificati come nuova costruzione, richiedono il permesso di costruire.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso … ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione
L'ordine di rimozione o demolizione può essere rivolto sia al responsabile dell'abuso sia al proprietario dell'area, indipendentemente dall'accertamento della colpevolezza di quest'ultimo.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza ha natura sanzionatoria in senso stretto e richiede l'accertamento dell'imputabilità soggettiva dell'illecito omissivo.
art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001
L'acquisizione dell'area al patrimonio comunale, quale conseguenza dell'inottemperanza, rientra nell'apparato sanzionatorio dell'illecito omissivo e presuppone l'imputabilità soggettiva del proprietario.
artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001
Il proprietario può essere legittimamente destinatario dell'ordine demolitorio in ragione della natura reale e ripristinatoria della misura, anche se estraneo all'abuso.
Massime di principio
- I lavori di sbancamento e terrazzamento che determinano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, anche in ragione del loro impatto ambientale, rientrano nella nozione residuale di nuova costruzione e sono subordinati al permesso di costruire.
- L'ordine di demolizione o ripristino previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura reale e ripristinatoria; può quindi essere legittimamente rivolto al proprietario dell'area anche quando non sia responsabile dell'abuso e non abbia agito con dolo o colpa.
- La mancata puntuale indicazione delle modalità tecniche di ripristino non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordine demolitorio quando il provvedimento descriva con sufficiente precisione le opere abusive; le modalità esecutive appartengono alla fase successiva di attuazione del provvedimento.
- L'inesigibilità dell'ordine demolitorio derivante dalla perdita della materiale disponibilità dell'area non incide sulla validità dell'ordine rivolto al proprietario, ma può rilevare nella successiva fase di accertamento dell'inottemperanza e dell'applicazione della sanzione pecuniaria o dell'acquisizione.
- Per evitare l'imputazione dell'illecito omissivo conseguente alla mancata demolizione, il proprietario non responsabile dell'abuso deve dimostrare di avere assunto concrete e serie iniziative per recuperare il possesso dell'area e consentire il ripristino dello stato dei luoghi.
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