Cassazione Penale, Ordinanza n. 00382/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento di un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, contestando la misura della sanzione concordata e recepita dal giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quando l'interessato ha definito in appello un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le questioni sulle quali egli abbia rinunciato in funzione di quell'accordo non sono più deducibili in cassazione, neppure se rilevabili d'ufficio, salvo il caso di illegalità della pena concordata, che nel caso di specie non è stata prospettata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
Il potere dispositivo riconosciuto alle parti nel patteggiamento in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
introdotto la legge 23 giugno 2017, n. 103
È indicata come fonte introduttiva dell'istituto del patteggiamento in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pronunciata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità è resa ai sensi della norma richiamata nel provvedimento.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., le questioni sulle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo non possono essere successivamente riproposte in cassazione.
- L'accordo sulla pena validamente concluso tra le parti e recepito dal giudice non può essere unilateralmente rimesso in discussione nel giudizio di legittimità, salvo il caso di illegalità della pena concordata.
- La rinuncia implicita o esplicita connessa alla definizione negoziale del trattamento sanzionatorio comporta un effetto preclusivo sull'intero sviluppo processuale successivo, incluso il controllo della Corte di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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