Cassazione Penale, Sentenza n. 28489/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ragnoli impugna l'ordinanza di convalida del G.I.P. del provvedimento del Questore che, a seguito di disordini verificatisi il 1° giugno 2023 durante Brescia-Cosenza, gli ha imposto: divieto di accesso per 10 anni ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive e l'obbligo, per 5 anni, di presentarsi alla Questura all'inizio di ogni partita disputata dalla squadra del Brescia. Il ricorso solleva quattro censure principali: 1) violazione del diritto di difesa per presunta compressione del termine di 48 ore utile per esaminare gli atti e depositare memorie (art. 6, c.3 legge n.401/1989 e art.178 lett. c) c.p.p.); 2) eccesso di potere e difetto di motivazione rispetto al principio di gradualità e congruità della misura, in particolare riguardo alla durata quinquennale dell'obbligo di firma; 3) difetto di motivazione circa l'estensione dell'obbligo anche a partite della Nazionale e l'insufficiente spiegazione dell'attinenza tra i fatti contestati e tutte le partite richiamate; 4) illogicità e sproporzione nella previsione di applicare l'obbligo anche alle partite amichevoli e nelle modalità temporali dell'obbligo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la notifica al ricorrente sia avvenuta il 24/07/2023 alle 8:40 e la convalida del G.I.P. risalga al 26/07/2023 in orario presumibilmente successivo; anche nell'ipotesi teorica che la convalida sia avvenuta prima dell'esatto decorso delle 48 ore, non è risultata alcuna istanza o memoria difensiva depositata e non è stata provata una lesione concreta del diritto di difesa né l'impossibilità di accedere agli atti, onere che incombe sul destinatario della misura. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il G.I.P. abbia adeguatamente motivato la valutazione della pericolosità di Ragnoli valorizzando le note della Digos (12/06/2023 e 14/07/2023) e che il precedente daspo di 3 anni (2007) rende non irragionevole la fissazione dell'obbligo di comparizione per 5 anni e le modalità stringenti. Le altre doglianze sono state dichiarate inammissibili: l'ordinanza del G.I.P. circoscrive l'obbligo di comparizione "ogni incontro di calcio che la squadra del Brescia calcio disputerà in casa o fuori casa, con le cadenze temporali ivi indicate" e pertanto esclude le partite della Nazionale e, in assenza di espresso richiamo, anche le gare amichevoli. Condanna alle spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989
termine di 48 ore per il destinatario del provvedimento del Questore per esaminare gli atti e depositare memorie in sede di convalida; la Corte richiede che la violazione produca un pregiudizio concreto e che il destinatario dimostri l'impossibilità di ottenere ed esaminare la documentazione
codice di procedura penale
art. 178 lett. c), art. 616
art. 178 citato nella censura sull'istruttoria; art. 616 applicato per l'addebito delle spese del giudizio al ricorrente
legge n. 241 del 1990
richiamata nella censura per difetto di motivazione e violazione del principio di buona amministrazione e trasparenza; la Corte valuta la motivazione fornita dal G.I.P. come sufficiente
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 3, n. 20366/2020; Sez. 3, n. 6440/2016; Sez. 3, n. 17411/2023; Sez. 3, n. 20753/2016; Sez. 3, n. 22266/2016; Sezioni Unite n. 44273/2004
principi consolidati: 48 ore come termine per il deposito di memorie, esigenza di tutela sostanziale del diritto di difesa (onere per il destinatario di dimostrare l'impossibilità di accesso agli atti), e obbligo del giudice della convalida di verificare concretamente la pericolosità e la proporzionalità della misura, potendo motivare per relationem purché esplicitato il percorso logico
Massime di principio
- Il termine di 48 ore per esercitare il diritto di difesa in sede di convalida del provvedimento questorile è vincolante ma la sua violazione formale non determina automaticamente nullità: il destinatario deve provare il concreto pregiudizio o l'impossibilità di accedere agli atti nonostante i tentativi effettuati
- Il giudice della convalida deve valutare in concreto la pericolosità attuale del soggetto e la congruità della misura (durata e modalità); può avvalersi della motivazione amministrativa per relationem purché espliciti il proprio percorso valutativo e non si limiti ad un'accettazione acritica
- Precedenti sanzioni di analoga natura (es. daspo) e elementi investigativi (note Digos) possono giustificare misure più gravose e la loro durata, rendendo meno probabile l'annullamento per eccesso di sanzione se la motivazione è ancorata a fatti concreti
- La portata di un obbligo (es. quali incontri rientrano nell'obbligo di comparizione) va desunta dalla formulazione testuale dell'ordinanza; ambiguità non espressamente estesa dal giudice della convalida non deve essere interpretata automaticamente in senso ampliativo
- Per contestare efficacemente tale tipo di provvedimento è strategico depositare tempestivamente memorie e richieste documentali entro il termine dilatorio, documentare eventuali tentativi di accesso agli atti e chiedere al G.I.P. una specifica motivazione su durata e modalità per viziare la decisione
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