Sentenza del 20/12/2021 n. 40686 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione verteva sull'applicabilità dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3, alle note di trascrizione relative all'accettazione tacita di eredità risultante da un atto traslativo (compravendita) posto in essere dall'erede. La CTR aveva ritenuto che la trascrizione dell'accettazione tacita fosse dipendente dall'atto traslativo e rientrasse nell'ambito di esenzione. L'Agenzia contestava che l'accettazione tacita sia un negozio unilaterale autonomo e che la sua trascrizione abbia un presupposto impositivo distinto, pertanto non riconducibile agli "atti e formalita direttamente conseguenti" all'atto traslativo esentati dall'art. 10.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto che la nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non rientri nell'ambito di esenzione di cui al D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3, in quanto costituisce formalità con presupposto impositivo autonomo (da cui deriva l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo, della tassa ipotecaria e dell'imposta ipotecaria). Le spese sono state compensate tra le parti per la novità e la controvertibilità della questione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3
L'esenzione opera solo per gli "atti e le formalita direttamente conseguenti" agli atti traslativi indicati; non può essere estesa per interpretazione elastica. La trascrizione dell'accettazione tacita non è un atto direttamente conseguente ma ha presupposto impositivo autonomo.
Codice civile, art. 476
L'accettazione tacita è un comportamento significativo della volontà di accettare l'eredità; costituisce un negozio unilaterale distinto dall'atto traslativo.
Codice civile, art. 2648, comma 3
Prevede la facoltà di trascrivere l'atto che importa accettazione tacita; la trascrizione ha effetti pubblicitari e può produrre autonomi effetti giuridici e impositivi.
Codice civile, art. 2650, comma 1
La trascrizione assicura opponibilità e continuità nel regime di circolazione dei beni; ma questo effetto non annulla l'autonomia del presupposto impositivo della trascrizione dell'accettazione tacita.
D.P.R. n. 642 del 1972, art. 1 e art. 3 comma 2
art. 1, art. 3, comma 2 (tariffa allegata, parte I)
L'imposta di bollo è dovuta per la nota di trascrizione, salvo i casi espressamente previsti; la norma non contempla l'esenzione per la nota di trascrizione dell'accettazione tacita se non ricondotta ai casi tassativamente elencati.
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 19 e art. 1 e tariffa allegata art. 5
art. 19; art. 1; tariffa allegata, art. 5
La tassa ipotecaria e l'imposta ipotecaria sono correlate alla formalità della trascrizione stessa; la trascrizione dell'accettazione tacita rientra quindi nel presupposto impositivo di tali tributi.
D.L. n. 104 del 2013, art. 26 conv. L. n. 128 del 2013
Ha ridefinito in parte l'ambito dell'esenzione originaria riducendo l'agevolazione per gli atti traslativi prevedendo l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale; conferma la necessità di interpretare restrittivamente le agevolazioni.
Massime di principio
- Le disposizioni agevolative tributarie vanno interpretate in modo restrittivo e letterale: l'esenzione opera solo per gli atti e le formalita espressamente e direttamente conseguenti all'atto traslativo.
- La trascrizione di un atto che dichiara o prova l'accettazione tacita di eredità ha un presupposto impositivo autonomo rispetto all'atto traslativo e quindi può dar luogo a imposte proprie (imposta di bollo, tassa e imposta ipotecaria).
- Per valutare l'esenzione occorre verificare se la formalità è funzionalmente necessaria e direttamente conseguente all'atto traslativo oppure se costituisce un atto autonomo con proprio presupposto impositivo; solo nel primo caso si può eventualmente applicare l'esenzione.
- In caso di controversie su materie nuove o controverse la compensazione delle spese può essere disposta, ma il giudizio sostanziale valuta la natura autonoma del presupposto impositivo piuttosto che l'occasionalità del collegamento con l'atto principale.
- Ai fini dell'accertamento dell'accettazione tacita è rilevante l'animus e il comportamento dell'interessato: ciò può incidere anche sulla qualificazione giuridica dell'atto e, conseguentemente, sul trattamento fiscale delle sue formalità accessorie.
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