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Ordinanza

Ordinanza n. 743/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento - della nota prot. n. 9813/2018, notificata il 23 maggio 2018, con cui il Responsabile del Settore VI del Comune di Castelbuono, in riscontro alla richiesta dell’odierno ricorrente del 27 aprile 2018 di cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Castelbuono, c/da San Paolo, via Panarello n. 1, e distinto in catasto al fg. 21, particella n. 575 (ex 313/b) e di zonizzazione dell’area su cui ricade l’immobile: - ha comunicato all’odierno ricorrente di restare in attesa della circolare esplicativa dell’A.R.T.A. sui cambi di destinazione d’uso; - ha invitato lo stesso a prendere visione degli atti costituenti il fascicolo “tra i quali è possibile rinvenire, tra le altre, la nota con la quale è stato già formulato il non accoglimento motivato della richiesta recante prot. n. 17147/2014”; - ha informato lo stesso che, per la zonizzazione dell’area, l’Amministrazione stava ancora procedendo alla redazione degli atti preliminari all’adozione della variante al PRG; - ha informato l’odierno ricorrente che, pur trattandosi di zona c.d. bianca, avrebbe potuto da subito effettuare interventi per la realizzazione di strutture di uso pubblico, nonché gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001; - della comunicazione prot. n. 20812 del 22 novembre 2017, con cui il Responsabile del VI Settore ha puntualizzato che “al momento di presentazione dell’istanza tendente al cambio di destinazione d’uso non era ancora applicabile l’invocato art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che è stato recepito, come si sa, con modificazioni, con la L.R. 19 agosto 2016, n. 16”, e che pertanto il cambio d’uso tra le categorie stabilite dall’art. 23 ter “non appare attuabile per la fattispecie in essere”; - della comunicazione trasmessa a mezzo pec del 22 marzo 2018, con la quale il Responsabile del VI Settore ha informato l’odierno ricorrente di avere avanzato apposito quesito all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente al fine di ottenere le necessarie indicazioni stante la materia del cambio di destinazione d’uso; - della nota trasmessa a mezzo pec del 20 aprile 2018, con la quale il Responsabile del VI Settore ha riportato la risposta fornita dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed ha lasciato sospesa l’istanza dell’odierno ricorrente; ove occorra e per quanto di ragione, degli atti emanati in relazione al precedente procedimento riguardante il cambio di destinazione d’uso: - della nota di riscontro prot. n. 17147 del 17 dicembre 2014 - richiamata per relationem nella nota prot. n. 9813/2018 oggi impugnata; - della nota prot. n. 9336 del 21 luglio 2014; - della nota del Responsabile del VI Settore Tecnico - Urbanistica prot. n. 11144 del 3 settembre 2014; - della nota prot. n. 14152 del 23 ottobre 2014, con la quale il VI Settore Tecnico – Urbanistica del Comune di Castelbuono; - della nota prot. n. 4563 del 26 marzo 2015; - ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale non conosciuto dall’odierno ricorrente; nonché per l’accertamento - del diritto dell’odierno ricorrente ad avere rilasciata l’autorizzazione per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in questione da categoria “C2” (magazzino), alla categoria “C1” (negozio); - del comportamento inadempiente tenuto dal Comune di Castelbuono; e la conseguente condanna del Comune di Castelbuono a provvedere alla immediata pianificazione urbanistica (c.d. zonizzazione) dell’area di proprietà dell’odierno ricorrente sita in Castelbuono, c/da San Paolo, via Panarello n. 1, lotti distinti in catasto al fg. 21, particelle 311, 735 (ex 313/a) e 575 (ex 313/b); nonché per il risarcimento del danno quale ristoro alla lesione del diritto di proprietà subito dall’odierno ricorrente sia per la mancata ridefinizione (da oltre 10 anni) della situazione urbanistica dei lotti di terreno siti in Castelbuono, c/da San Paolo, via Panarello n. 1, lotti distinti in catasto al Fg. 21, particelle 311, 735 (ex 313/a) e 575 (ex 313/b), sia per la mancata autorizzazione al cambio di destinazione d’uso dell’immobile in questione da categoria “C2” (magazzino), alla categoria “C1” (negozio).

Giustizia amministrativa201801407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 2575/2023, parzialmente favorevole al ricorrente, con nomina di un commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio originario il proprietario aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva lasciato sospesa o non accolta l'istanza di cambio di destinazione d'uso di un immobile da categoria C2 a categoria C1 e aveva omesso di definire la zonizzazione dell'area. Erano state proposte anche domande di accertamento, condanna del Comune a provvedere alla pianificazione urbanistica e risarcimento del danno. Dopo la sentenza n. 2575/2023, che aveva parzialmente accolto il ricorso con nomina di un commissario ad acta, il commissario ha chiesto di essere autorizzato all'uso del mezzo proprio per lo svolgimento dell'incarico sostitutivo.

La decisione

Il TAR ha autorizzato il commissario ad acta all'uso del mezzo proprio, ma soltanto qualora lo spostamento dalla sede di servizio sia strettamente necessario. Il commissario dovrà indicare nella relazione conclusiva le ragioni della trasferta. Il Collegio ha inoltre precisato che l'attività sostitutiva potrà essere svolta, per quanto possibile, mediante strumenti di comunicazione telematica; gli uffici comunali sono tenuti a prestare piena e tempestiva collaborazione, in particolare trasmettendo telematicamente i documenti richiesti e partecipando a eventuali riunioni a distanza. Le spese per l'uso del mezzo proprio saranno liquidate secondo l'art. 55 del d.P.R. 115/2002 e l'art. 8 della l. n. 417/1978.

Norme richiamate

  • art. 55 d.P.R. 115/2002

    Disciplina il rimborso o la liquidazione delle eventuali spese connesse all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo per la liquidazione delle spese relative all'uso del mezzo proprio.

Massime di principio

  • Nell'esecuzione dell'incarico, il commissario ad acta deve privilegiare, quando possibile, l'utilizzo degli strumenti di comunicazione telematica, se ciò consente un più celere espletamento dell'attività sostitutiva.
  • L'uso del mezzo proprio da parte del commissario ad acta può essere autorizzato soltanto quando lo spostamento dalla sede di servizio sia strettamente necessario; le ragioni della trasferta devono essere documentate nella relazione conclusiva.
  • Gli uffici dell'amministrazione sostituita sono tenuti a prestare piena e tempestiva collaborazione al commissario ad acta, anche mediante la trasmissione telematica dei documenti e la partecipazione a riunioni a distanza.
  • Le spese connesse all'uso autorizzato del mezzo proprio del commissario ad acta devono essere liquidate secondo la disciplina prevista dall'art. 55 del d.P.R. 115/2002 e dall'art. 8 della l. n. 417/1978.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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