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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Bolzano, Sezione 1

quanto al ricorso introduttivo: per l’accertamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria dell’Alto Adige un piano terapeutico individuale che preveda il trattamento riabilitativo comprensivo di -OMISSIS-, oltre al monitoraggio, come da progetto riabilitativo del centro -OMISSIS- nella misura che verrà ritenuta di giustizia; e per l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell’obbligo da parte della stessa di provvedere all’erogazione della terapia riabilitativa, a seguito dell’istanza inviata dai ricorrenti in data -OMISSIS-; e per la condanna della Azienda Sanitaria dell’Alto Adige a erogare le terapie previste dal piano terapeutico sopra indicato, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, comprensive di terapia -OMISSIS-, oltre al monitoraggio, come da progetto riabilitativo del centro -OMISSIS-, nella misura che verrà ritenuta di giustizia; nonché in ogni caso per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie -OMISSIS- da quantificarsi in complessivi -OMISSIS- € per spese di terapia -OMISSIS- erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia; quanto ai motivi aggiunti presentati in data 5.2.2025: per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, della nota dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige datata -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, inviata a mezzo pec al difensore in data -OMISSIS- e di tutti gli atti allegati alla predetta nota; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21.1.2026: per l’annullamento della nota dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige depositata in giudizio dalla A.S.L. in data 14.1.2026, denomninata “progetto riabilitativo individuale” datato -OMISSIS-, non consegnato ai ricorrenti, nonché del documento depositato in giudizio in data 14.1.2026 dalla A.S.L. denominato “verbale di colloquio”, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto e per l’accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di predisporre e garantire l'erogazione, in forma diretta o indiretta (mediante rimborso delle spese), di un piano terapeutico comprensivo di intervento -OMISSIS- con metodo -OMISSIS-, nella misura di -OMISSIS- ore settimanali da svolgersi -OMISSIS-, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;

Giustizia amministrativa202400227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: condotta omissiva dell’Azienda Sanitaria nel predisporre e garantire un piano terapeutico riabilitativo individuale, nonché successive note e documenti relativi al progetto riabilitativo individuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere un piano terapeutico individuale comprendente il trattamento riabilitativo richiesto, oltre al monitoraggio, nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Azienda Sanitaria rispetto all’istanza presentata e la condanna dell’Amministrazione all’erogazione diretta o indiretta delle terapie, anche mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi, oltre al risarcimento del danno. Con motivi aggiunti hanno impugnato una nota dell’Azienda Sanitaria e i relativi allegati, nonché, con ulteriori motivi aggiunti, il progetto riabilitativo individuale e il verbale di colloquio depositati in giudizio, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di predisporre e garantire un piano terapeutico con specifiche caratteristiche, intensità e modalità. Nel corso del giudizio il Tribunale aveva disposto una CTU medico-specialistica, chiedendo di accertare le condizioni cliniche del minore, le evidenze scientifiche e l’appropriatezza della terapia richiesta, nonché l’idoneità ed efficacia del programma predisposto dall’Azienda Sanitaria, anche alla luce delle linee guida vigenti, e, ove necessario, di determinare intensità, durata e modalità del trattamento. Il consulente tecnico d’ufficio ha depositato la relazione senza esaminare le osservazioni del consulente tecnico dei ricorrenti, trasmesse tardivamente. Il Tribunale ha accertato che il ritardo era stato determinato dal mancato rispetto, da parte del CTU, del termine per la trasmissione dello schema della relazione e ha inoltre rilevato l’assenza di una specifica risposta al quesito relativo a intensità, durata e modalità del trattamento.

La decisione

Il Tribunale non ha definito nel merito le domande di accertamento, annullamento, condanna all’erogazione delle terapie e risarcimento. Ha disposto l’integrazione della CTU per garantire il pieno contraddittorio e completare l’istruttoria tecnica. Il CTU dovrà depositare entro il 20 marzo 2026 un supplemento di relazione contenente una valutazione specifica e motivata delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte e una risposta puntuale al quesito relativo all’intensità, durata e modalità del trattamento eventualmente da erogare. Ha inoltre ordinato all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di depositare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, copia della convenzione intercorrente con il centro indicato negli atti. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 27 maggio 2026, anche in ragione dei motivi aggiunti proposti e della richiesta di termini a difesa dell’Amministrazione. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sulle spese o sulla fondatezza delle pretese sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio e disposto quale base per l’integrazione della CTU.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il consulente tecnico d’ufficio omette di valutare le osservazioni del consulente tecnico di parte a causa del mancato rispetto, da parte dello stesso CTU, del termine per la trasmissione dello schema di relazione, il giudice deve adottare le misure necessarie a ripristinare il pieno contraddittorio tecnico, disponendo l’integrazione della consulenza.
  • La consulenza tecnica d’ufficio deve rispondere puntualmente a tutti i quesiti formulati dal giudice; l’omessa risposta a un quesito specifico su intensità, durata e modalità di un trattamento giustifica il supplemento peritale quando tali elementi siano rilevanti ai fini della decisione.
  • Nel disporre un’integrazione della CTU, il giudice può assegnare al consulente tecnico d’ufficio un termine per valutare in modo specifico e motivato le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e per completare gli accertamenti tecnici mancanti.
  • Ai fini della decisione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione resistente il deposito della convenzione intercorrente con il soggetto o centro coinvolto nell’erogazione delle prestazioni oggetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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