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Sentenza

Sentenza n. 6097/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00120/2025.

Giustizia amministrativa202503403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti e accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando la decadenza del permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato aveva presentato al Comune un'istanza di permesso di costruire per un intervento di sostituzione edilizia con ampliamento, integrata con la documentazione richiesta e con le autorizzazioni paesaggistica, ambientale e idrogeologica. Decorso il termine procedimentale, aveva chiesto l'attestazione della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001. Dopo un iniziale diniego comunale dell'applicabilità del silenzio-assenso agli immobili vincolati, il privato aveva proposto ricorso avverso il silenzio e motivi aggiunti contro il successivo diniego espresso. Il Comune aveva poi annullato in autotutela il diniego, rilasciato l'attestazione di formazione del silenzio-assenso e dichiarato contestualmente l'avvio del procedimento di decadenza del titolo edilizio. Con successivo provvedimento aveva dichiarato la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale. Il TAR aveva annullato tale declaratoria di decadenza. Il Comune ha appellato la sentenza, ma nel corso del giudizio d'appello ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure rivolte contro la sentenza del TAR. Ha rilevato che l'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione, deve sussistere dall'introduzione del giudizio fino alla decisione ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Poiché l'amministrazione appellante ha dichiarato di non avere interesse alla decisione di merito, il giudizio deve essere definito con pronuncia di rito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale del ricorso introduttivo proposto contro il silenzio dell'amministrazione e per l'accertamento della formazione del silenzio-assenso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso o dell'appello.

  • art. 117 c.p.a.

    Ha disciplinato il rito speciale inizialmente applicato al ricorso avverso il silenzio, poi convertito in rito ordinario dal TAR.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001

    È stata indicata quale disposizione relativa all'attestazione dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire.

  • art. 15 d.P.R. n. 380/2001

    È stata richiamata dal Comune quale base della dichiarazione di decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori nel termine previsto.

  • art. 133 l.r. Toscana n. 65/2014

    È stata richiamata, unitamente all'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, quale fondamento regionale della decadenza del titolo edilizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere costituisce una condizione dell'azione che deve permanere ininterrottamente dal momento della proposizione del ricorso fino alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo e comporta una pronuncia di improcedibilità.
  • Quando la parte dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice deve definire il giudizio con una sentenza di rito per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le questioni sostanziali controverse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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