Cassazione Penale, Sentenza n. 20453/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e concorso in estorsione aggravata (art. 415-bis e connessi). Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi: (1) vizio nella valutazione e nella motivazione del Tribunale, contestando la mera riproposizione della motivazione del Gip e l'assenza di un vaglio critico; (2) contestazione della qualificazione estorsiva e dell'uso di presunte intercettazioni non riconducibili direttamente al Ruccella (compreso un errore di identificazione di un mezzo in cantiere); (3) contestazione dell'applicabilità dell'aggravante mafiosa, per insufficiente prova della esteriorizzazione e del dolo specifico; (4) contestazione della sussistenza della partecipazione all'associazione mafiosa, ritenendo l'interessamento di terzi per favorire la ditta dell'indagato non decisivo; (5) carenza motivazionale sulle esigenze cautelari e uso di formule di stile per giustificare la custodia in carcere. Venivano inoltre depositati motivi aggiunti e richiesta di trattazione orale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo in parte generico e in parte infondato. Ha ritenuto che la difesa abbia sollevato criticità in termini generici e non abbia confutato in modo specifico il compendio indiziario complessivo valorizzato dal Gip e dal Tribunale (intercettazioni e osservazioni di cantiere, coinvolgimento di referenti delle cosche e del boss Mancuso, dialoghi che dimostrano la consapevolezza e l'interesse dell'indagato). Sulla questione dell'aggravante mafiosa e della partecipazione all'associazione, la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari concreti (coinvolgimento di referenti di famiglie di 'ndrangheta, spartizione dei lavori, interventi per ottenere la "white list" e la garanzia di forniture) fossero idonei a sostenere la valutazione dei giudici di merito. Quanto agli elementi cautelari, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica e adeguata; il ricorso non ha indicato specifici elementi neutralizzanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sono inoltre stati disposti gli adempimenti di legge (trasmissione copia, iscrizione).
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che attribuisce al Tribunale la competenza, in sede di riesame, di decidere sulle richieste avanzate avverso le misure cautelari; qui il Tribunale ha agito in tale funzione e le sue valutazioni di merito sono state oggetto di impugnazione.
art. 415-bis cod. pen.
Norma che configura il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (controllo spartitorio dei lavori, intervento di referenti e boss, rapporto sinallagmatico) giustificassero l'applicazione della fattispecie a livello indiziario per le esigenze cautelari.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'aggravante del metodo mafioso: la Corte ha considerato che, anche ai fini cautelari, la presenza di organismi criminali storici e l'intervento di esponenti della cosca costituiscano elementi idonei a fondare la qualificazione mafiosa dell'azione e la relativa aggravante.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato i motivi presentati come in parte generici e non specificamente confrontati con il compendio indiziario, con conseguente rigetto.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa tra le norme procedurali contestate (probabilmente in tema di valutazione probatoria); la Corte ha ritenuto che i rilievi difensivi non abbiano confutato nel merito il complesso probatorio valutato dai giudici di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale rilevante nella fase cautelare; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni tali da inficiare la motivazione del provvedimento impugnato.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa; la Corte ha considerato che le contestazioni non siano state sviluppate in modo specifico rispetto all'intero compendio indiziario e alla motivazione adottata.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse meramente formulaica ma dotata di logica e riferita a dati specifici.
art. 275 cod. proc. pen.
Ulteriore norma sulle esigenze cautelari e la motivazione; la Corte ha valutato che il Tribunale abbia adeguatamente giustificato la scelta della custodia in carcere in relazione al pericolo di reiterazione e alla complessità dell'operazione criminosa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze del rigetto del ricorso in Cassazione, qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 23 n. 1-ter L. 8-8-95 n. 332
Riferimento formale alla trasmissione di copia del provvedimento; atto amministrativo collegato alla comunicazione della decisione.
art. 94, comma 1-ter, d.sp. att. cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti di cancelleria disposti a seguito della decisione; norma di natura esecutiva/organizzativa.
Massime di principio
- Le censure generiche e non specificamente dirette a contestare singoli elementi del compendio probatorio multimodale (intercettazioni, riscontri in osservazione, apporti di terzi) sono normalmente insufficienti in Cassazione: occorre indicare chiaramente quali elementi neutralizzino il quadro indiziario.
- Errori isolati nella ricostruzione fattuale (es. identificazione errata di un mezzo) non prevalgono sul complesso indiziario se questi ultimi sono numerosi e convergenti; la difesa deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'errore sul giudizio complessivo.
- L'aggravante 'mafiosa' può essere ritenuta sussistente anche in sede cautelare sulla base di elementi indiziari che mostrino un sistema di controllo del territorio/mercato e l'intervento di referenti noti delle cosche; tuttavia la difesa può contrastarla efficacemente solo dimostrando l'assenza di consapevolezza o di rapporto sinallagmatico con il sodalizio.
- Per ottenere la revoca o la modifica della misura cautelare è necessario proporre elementi concreti e specifici che inducano a ritenere la non sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione), non semplici argomentazioni di diritto o affermazioni generiche.
- La motivazione del giudice del riesame è valutata con deferenza dalla Cassazione se risulta logica e fondata su dati specifici; la semplice riproposizione delle stesse conclusioni del Gip non è di per sé viziata se il Tribunale ha comunque argomentato il giudizio in positivo.
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