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Sentenza

Sentenza n. 957/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, il giudizio di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/C1 e disposto il riesame da parte di una commissione in diversa composizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidato universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR deducendo due motivi di error in iudicando per difetto di istruttoria e motivazione. In primo luogo, ha sostenuto che il giudizio collegiale della Commissione ASN fosse analitico e sufficientemente chiaro nell’evidenziare la qualità insufficiente, il carattere prevalentemente descrittivo e la scarsa originalità della produzione scientifica del candidato, nonché il mancato raggiungimento della piena maturità scientifica richiesta per la prima fascia. In secondo luogo, ha contestato la valutazione del TAR circa l’insufficienza dei giudizi individuali dei Commissari, sostenendo che questi ultimi avessero adeguatamente illustrato le criticità delle pubblicazioni e che l’assenza di originalità costituisse elemento autonomamente sufficiente a giustificare il diniego, anche in presenza di rilievi positivi su altri profili. Il candidato appellato ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., un motivo non esaminato in primo grado, relativo alla violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto inadeguata la motivazione del giudizio negativo della Commissione, poiché il giudizio collegiale e quelli individuali non consentivano di comprendere il presupposto fattuale e l’iter logico seguiti per ritenere prevalenti gli elementi negativi rispetto ai numerosi apprezzamenti positivi. La Commissione aveva valorizzato criticamente una monografia del 2017, la scarsa originalità di alcune altre opere e un complessivo deficit qualitativo, ma aveva trascurato, senza adeguata spiegazione, la più recente monografia del 2023, giudicata dagli stessi Commissari ampiamente positiva quanto a originalità e innovatività e indicativa di un percorso di crescita scientifica. Il richiamo generico alla scarsa originalità di alcuni lavori è stato ritenuto tautologico e non idoneo ad assolvere l’obbligo motivazionale; inoltre, la brevità di uno scritto non esclude di per sé la presenza di contenuti originali e innovativi. Il Collegio ha precisato che la necessità di motivare le ragioni della prevalenza degli elementi negativi non implica un illegittimo bilanciamento tra requisiti cumulativi, ma deriva dall’esigenza di spiegare il giudizio complessivo negativo in presenza di plurimi elementi favorevoli. La motivazione deve permettere al candidato di ricostruire l’iter logico-giuridico, difendersi e consentire il sindacato giurisdizionale. Il terzo motivo riproposto dall’appellato non è stato esaminato, in applicazione dei principi di economia processuale, essendo sufficiente il rigetto dell’appello per confermare la sentenza impugnata. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati

    La Commissione deve formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, valutando pubblicazioni e titoli e verificando, per la prima fascia, il raggiungimento della piena maturità scientifica e di risultati di rilevante qualità e originalità.

  • art. 4, comma 1, lett. c), d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo

    La qualità della produzione scientifica deve essere valutata in relazione a originalità, rigore metodologico e carattere innovativo; il giudizio non può limitarsi a ripetere tali parametri in forma generica, ma deve applicarli concretamente alle opere esaminate.

  • art. 6, comma 1, lett. b), d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata»

    Il conseguimento dell’abilitazione richiede il soddisfacimento cumulativo delle condizioni previste, ma la motivazione deve comunque spiegare perché gli elementi positivi e negativi conducono al giudizio complessivo di qualità non elevata.

  • Allegato B al d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale

    La pubblicazione di qualità elevata è individuata mediante originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca e significativo impatto nella comunità scientifica.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per disporre il riesame della valutazione delle pubblicazioni da parte di una Commissione in diversa composizione, mantenendo ferme le valutazioni già positive sui titoli.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito all’appellato di riproporre il motivo di primo grado non esaminato dal TAR; il Consiglio di Stato ne ha escluso l’esame per economia processuale, essendo sufficiente la conferma della sentenza impugnata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L’istanza cautelare del Ministero è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla prima fascia, la Commissione deve motivare in modo concreto e verificabile la valutazione delle pubblicazioni, indicando le ragioni per cui esse non dimostrano la piena maturità scientifica, la qualità, l’originalità e il carattere innovativo richiesti dalla normativa.
  • Quando i giudizi individuali e quello collegiale contengono sia apprezzamenti positivi sia rilievi negativi sulle pubblicazioni, il diniego dell’abilitazione deve spiegare perché gli elementi negativi siano prevalenti e conducano comunque a un giudizio complessivo sfavorevole; non è sufficiente una generica ripetizione del parametro dell’assenza di originalità.
  • La valutazione negativa non può trascurare senza motivazione una pubblicazione recente che abbia ricevuto apprezzamenti positivi proprio sui profili dell’originalità e dell’innovatività, soprattutto quando essa possa essere indicativa dell’evoluzione e della crescita scientifica del candidato.
  • Il carattere breve di una pubblicazione non consente, di per sé, di escluderne l’originalità o l’innovatività; ogni giudizio negativo deve riferirsi al contenuto dell’opera e non a una valutazione astratta della sua estensione.
  • La natura cumulativa dei requisiti per l’abilitazione non esonera la Commissione dall’obbligo di motivare il giudizio complessivo: anche se la carenza di un requisito può impedire il conseguimento dell’abilitazione, occorre spiegare adeguatamente l’esito negativo quando il procedimento evidenzi plurimi elementi favorevoli.
  • L’obbligo di motivazione del giudizio ASN deve consentire al candidato di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione, esercitare pienamente il diritto di difesa e permettere il sindacato giurisdizionale sulla correttezza del potere esercitato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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