Sentenza n. 3932/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale sanità e welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 da cui risultano gli importi dovuti per singola azienda fornitrice a tale titolo; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle singole aziende sanitarie regionali ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; - della comunicazione di avvio del procedimento del 24/11/22; - per quanto occorra degli atti già gravati con il ricorso introduttivo relativi al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6/7/22 pubblicato in G.U. il 15/9/22 recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: il Decreto del Ministero della Salute del 15/6/2012 recante nuovi modelli di rilevazione economica “conto economico” e “stato patrimoniale” dell''aziende del servizio sanitario nazionale; - la circolare del Ministero della Salute del 29/7/2019 n.22413 che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - l'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute che individua i criteri di definizione del tetto spesa regionale per l''acquisto dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale degli anni 2015-2018 fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del Decreto del Ministero della Salute del 6/10/22 pubblicato in G.U. il 26/10/22 recante l'adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionale e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: la circolare del Ministero dell''Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19/2/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici ecc., ecc; - la circolare del Ministero dell''Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21/4/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici ecc., ecc; - l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14/9/2022; - l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/9/22, nonché ogni altro atto presupposto e connesso allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale che ha individuato l'impresa tra le aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e ha quantificato la quota dovuta, nonché gli atti statali e generali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento regionale piemontese di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, insieme agli atti statali presupposti, deducendo: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e del principio di partecipazione; violazione dei principi di trasparenza e conoscibilità dei dati, con difetto di istruttoria e motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter d.l. 78/2015 e degli atti attuativi, travisamento dei fatti, inesatto accertamento dei presupposti e irragionevolezza; illegittimità costituzionale della disciplina legislativa per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 Cost., con i principi di capacità contributiva, uguaglianza, riserva di legge, legalità, sindacabilità degli atti amministrativi, ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento e certezza del diritto; incompatibilità del payback calcolato al lordo dell'IVA con il principio unionale di neutralità dell'IVA e con la direttiva 2006/112/CE; illegittimità dell'accordo del 7 novembre 2019 per fissazione retroattiva dei tetti regionali, violazione dell'affidamento, della buona fede e dei limiti al potere di fissazione dei tetti, nonché per difetto dei presupposti e consumazione del potere. Il ricorso contestava inoltre le modalità di ricognizione e certificazione dei fatturati da parte degli enti del servizio sanitario regionale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso relativamente all'impugnazione degli atti statali e generali presupposti. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback per gli anni 2015-2018 ragionevole e proporzionato, giustificato dall'esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria, e conforme alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. La disciplina individua infatti i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le quote di ripiano e le modalità essenziali di determinazione. Il giudice ha escluso anche la violazione dei principi di irretroattività e di legittimo affidamento: già dal 2015 le imprese conoscevano, o avrebbero dovuto conoscere secondo l'ordinaria diligenza, l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano in caso di superamento; gli interventi successivi avrebbero reso operativa una disciplina sostanziale già esistente. Il payback opera inoltre ab externo sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa e non modifica le gare né i contratti di fornitura. È stata ritenuta infondata anche la contestazione relativa al calcolo al lordo dell'IVA, in quanto previsto dalla disciplina legislativa. Quanto al provvedimento della Regione Piemonte che ha individuato l'impresa e quantificato la quota di ripiano, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L'attività regionale è meramente tecnico-contabile, vincolata e ricognitiva: la Regione verifica i dati di fatturato, compila l'elenco e applica percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare un potere autoritativo o discrezionale. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento e spetta al giudice ordinario. La causa può essere riassunta davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, nella disciplina originaria, poneva il superamento a carico della Regione.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015
"in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale"
Disciplina il payback, individua le quote di ripiano a carico delle imprese, stabilisce il calcolo al lordo dell'IVA e attribuisce alle Regioni il compito di redigere gli elenchi e quantificare le somme sulla base della previa verifica contabile.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
"rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA"
Ha previsto che il superamento del tetto sia rilevato sul fatturato delle aziende al lordo dell'IVA.
art. 74 c.p.a.
Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti sentenze del TAR su questioni analoghe.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
art. 133 c.p.a.
Richiamato per escludere che la controversia rientri in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per la partecipazione procedimentale, ma la censura è stata ritenuta infondata nel quadro complessivo della decisione.
artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost.
Le censure costituzionali sono state esaminate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso l'illegittimità della disciplina del payback per il periodo considerato.
direttiva 2006/112/CE
La contestazione della compatibilità del payback al lordo dell'IVA con il principio di neutralità dell'IVA è stata respinta.
Massime di principio
- Il provvedimento regionale che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, individua le aziende fornitrici soggette al payback e quantifica le somme dovute sulla base di dati contabili e percentuali predeterminati non costituisce esercizio di potere autoritativo, ma attività tecnica, vincolata, ricognitiva e riepilogativa.
- La controversia relativa al corretto calcolo della quota di payback dovuta da un'impresa fornitrice di dispositivi medici riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quando l'amministrazione applica criteri e percentuali già stabiliti dalla legge e dagli atti statali senza margini di discrezionalità.
- Nel sistema del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, le Regioni non possono determinare il tetto di spesa né certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento; devono limitarsi a verificare la coerenza dei dati contabili, individuare le imprese e applicare la quota di ripiano già determinata dalla legge e dagli atti statali.
- La disciplina del payback per gli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 richiamata dal giudice amministrativo, la riserva di legge, i principi di ragionevolezza e proporzionalità, né il legittimo affidamento, poiché l'obbligo di concorrere al ripiano in caso di superamento del tetto era conoscibile dalle imprese già dal 2015.
- Il payback opera sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa fornitrice e non modifica retroattivamente l'oggetto, il prezzo o l'esito delle procedure di gara e dei contratti di fornitura; pertanto, non costituisce una rimodulazione dei contratti pubblici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →