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Sentenza

Sentenza n. 14130/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento: della determinazione del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022, recante “Ripiano per il superamento dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”, nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • Deliberazione del Direttore generale della ASL 1 n. 719/2019; • Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 2 n. 655/2019; • Deliberazione del Direttore generale della ASL 3 n. 397/2019; • Deliberazione del Direttore generale della ASL 4 n. 582/2019; • Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 5 n. 45/2019; • Deliberazione del Direttore generale IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338/2019; • Deliberazione del Direttore generale IRCCS G. Gaslini n. 672/2019; • Nota prot. n. 1426291/2022 del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali; • Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.

Giustizia amministrativa202303850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di individuazione dell'azienda fornitrice e dell'importo dovuto a titolo di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato la determinazione del Direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, previsto dall'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, con nota del 7 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere versato gli importi di ripiano nella misura rideterminata del 48% ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023. Ha inoltre richiamato la previsione secondo cui tale versamento estingue l'obbligazione per gli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse e comporta la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese. Ha infine evidenziato il diritto, previsto dall'art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 95/2025, alla detrazione, rispetto agli importi eventualmente dovuti per gli anni successivi al 2018, delle somme versate eccedenti la quota del 25%.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenuta definizione sostanziale della posizione della ricorrente determinata dal versamento degli importi di ripiano nella misura rideterminata dalla normativa sopravvenuta. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di illegittimità originariamente dedotti contro la determinazione regionale e gli atti presupposti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione delle specifiche previsioni legislative richiamate dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e degli atti regionali impugnati.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023

    «estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti»; «la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite»

    Il versamento degli importi di ripiano nella misura prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

  • art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025

    Riconosce alle aziende che si sono avvalse dell'art. 8 del d.l. n. 34/2023 il diritto alla detrazione, rispetto agli importi eventualmente dovuti per gli anni successivi al 2018, delle somme effettivamente versate eccedenti la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, l'azienda fornitrice versa gli importi nella misura rideterminata prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, l'obbligazione relativa agli anni considerati si estingue e il giudizio deve essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di ripiano e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento rendono non più attuale la controversia sui provvedimenti regionali e provinciali impugnati, imponendo una decisione di cessazione della materia del contendere anziché l'esame dei vizi originariamente dedotti.
  • Nei giudizi definiti per effetto del meccanismo di versamento previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, le spese di lite possono essere compensate in conformità alla previsione legislativa espressamente richiamata.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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