Cassazione Penale, Ordinanza n. 30993/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata così lasciata ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la sua condanna per minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p. I motivi dedotti erano cinque: 1) violazione dell'art. 499, commi 2 e 3, c.p.p. in relazione all'assunzione di una testimonianza, censura ritenuta manifestamente infondata perché la norma non prevede nullità e, comunque, la relativa eccezione non era stata sollevata dal difensore presente; 2) travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni circa il possesso di un coltello, motivo dichiarato inammissibile perché non sussiste travisamento decisivo: la ricostruzione accusatoria era comunque sorretta dalla testimonianza diretta di un teste e da una parte delle dichiarazioni dell'altro; 3) contestazione dell'elemento soggettivo del reato, ritenuta manifestamente infondata perché la volontarietà del gesto e le frasi intimidatorie rendevano manifesto il dolo; 4) invocazione dell'art. 131-bis c.p., motivo reputato meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito; 5) contestazione dell'assenza di una effettiva intimidazione, ritenuta manifestamente infondata perché, per la fattispecie di minaccia, si tratta di reato di pericolo e non è necessaria la prova di un'intimidazione concretamente percepita.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, c.p.
La fattispecie è qualificata come reato di pericolo; non occorre dimostrare un'effettiva intimidazione, essendo sufficiente la condotta minacciosa nei suoi elementi costitutivi.
art. 499, commi 2 e 3, c.p.p.
La dedotta inosservanza non comporta nullità, non essendo prevista una sanzione invalidante; in ogni caso la relativa eccezione non era stata formulata tempestivamente dal difensore presente all'assunzione della prova.
art. 131-bis c.p.
La doglianza è stata respinta perché riproduttiva di questioni già valutate e disattese con argomenti giuridici corretti dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura relativa alla violazione di norme sull'assunzione della prova è inammissibile o infondata quando la norma invocata non prevede una specifica nullità e quando l'eccezione non sia stata tempestivamente sollevata dalla parte presente.
- Il travisamento della prova rileva solo se incide in modo decisivo sulla tenuta della motivazione; quando la responsabilità è comunque sorretta da autonome fonti probatorie decisive, l'errore rappresentativo su un singolo passaggio dichiarativo non determina l'accoglimento del ricorso.
- Per il delitto di minaccia, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla volontarietà della condotta e dal contenuto intimidatorio delle espressioni pronunciate, senza che sia necessario un ulteriore accertamento in concreto di un'effettiva intimidazione percepita dalla vittima.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non può essere validamente riproposta in cassazione con motivi meramente reiterativi se i giudici di merito l'hanno già esaminata e motivatamente esclusa.
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