Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/03/2021 n. 7535 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva sul diniego di rimborsi dell'accisa pagata sulla produzione di prodotti petroliferi ceduti all'Esercito con agevolazioni. L'Agenzia aveva negato i rimborsi per decadenza biennale e per mancata presentazione delle attestazioni dei comandi militari e altra documentazione. La società aveva impugnato i dinieghi ottenendo accoglimento in primo grado; l'Agenzia aveva proposto appello e poi ricorso per cassazione contestando (i) l'interpretazione del termine decadenziale (art.14 TUA e modifiche del 2016) e (ii) la valutazione sulla necessità e completezza della documentazione e dell'accertamento del quantitativo di prodotto agevolabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, nelle ipotesi di agevolazioni sulle accise, il termine biennale per richiedere il rimborso decorre dal momento in cui si realizza il presupposto costitutivo del beneficio (ossia dal rilascio dell'attestazione dei comandi militari che costituisce l'elemento formale del diritto), richiamando la prevalente giurisprudenza e la normativa di riferimento (D.Lgs. 546/1992, art.21, comma 2). La Corte ha precisato che la sentenza impugnata, sebbene avesse applicato impropriamente l'art.14 TUA, comma 2, ha comunque correttamente ritenuto che il dies a quo è la data in cui il diritto può essere fatto valere (rilascio dell'attestazione). Quanto alla disciplina documentale, la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito secondo cui, nella fattispecie, trattandosi di mera fornitura e non di un 'servizio di energia' (contratto Consip non riconducibile al contratto di servizio di energia ai sensi del DPR 412/1993), erano necessarie essenzialmente le attestazioni dei comandi militari e le fatture; le contestazioni dell'Agenzia sulla mancata determinazione del quantitativo sono state ritenute generiche o tardive. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2 (TUA)

    La Corte osserva che tale norma era stata richiamata nei giudizi ma che, per i rimborsi agevolativi, la corretta disciplina di riferimento è il D.Lgs. 546/1992 art.21; nel caso la Corte evidenzia che l'applicazione precedente dell'art.14, comma 2, nel testo anteriore alla modifica non è idonea a regolare la fattispecie del rimborso agevolativo.

  • Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 4-ter, comma 1, lettera b), convertito con L. n. 225 del 2016

    La modifica normativa è stata richiamata dalle parti; la Corte sottolinea che non si tratta di semplice interpretazione retroattiva per giustificare la decorrenza del termine, ma la fattispecie va inquadrata nella disciplina del termine decadenziale del D.Lgs. 546/1992.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2

    La Corte afferma che il termine biennale per la presentazione dell'istanza di restituzione decorre dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio (es.: rilascio dell'attestazione dei comandi militari) e che la fattispecie deve essere ricondotta a questa norma.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, articolo 1, lettera p)

    Usato per definire la nozione di 'contratto di servizi di energia': la Corte ha verificato che il rapporto in esame non rientrava in tale nozione, con conseguenze sul tipo di documentazione richiesta.

  • Articolo 17 TUA, comma 2 e articolo 14 TUA, comma 3

    Riferiti dall'Agenzia nella censura circa l'obbligo di accertamento del quantitativo; la Corte ha ritenuto la censura generica e non fondata, dato che il giudice di merito aveva valutato la peculiarità del rapporto contrattuale.

  • Circolare Agenzia delle Dogane n. 13/D dell'11 aprile 2005

    La circolare disciplina la documentazione nei casi particolari (contratti di fornitura con servizio di energia). La Corte ha rilevato che la fattispecie non rientrava nel quadro della circolare relativo al servizio di energia, pertanto la documentazione richiesta era diversa e meno ampia.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni di accisa il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui si realizza il presupposto costitutivo del beneficio (es.: rilascio dell'attestazione da parte dell'ente utilizzatore), non necessariamente dalla data di pagamento dell'accisa.
  • La qualificazione del rapporto contrattuale è cruciale: se la fornitura è mera vendita tramite contratto (anche Consip) e non rientra nella nozione di 'servizio di energia', la documentazione richiesta può essere limitata (principalmente attestazioni dell'utilizzatore e fatture); se invece è un contratto di servizio di energia, la documentazione richiesta è più ampia secondo istruzioni amministrative.
  • In sede di giudizio tributario è generalmente ammessa la produzione di documenti, pertanto la mancata produzione iniziale non determina automaticamente l'esclusione del diritto se il requisito costitutivo è acquisibile con documentazione successiva.
  • Non è ammissibile introdurre nuove censure sostanziali in memoria o fuori dai motivi originari; le doglianze devono essere specifiche e tempestive per essere esaminate dalla Corte.
  • Quando il ritardo dipende da terzi (es.: rilascio tardivo di attestazioni da parte delle forze armate), il dies a quo può essere fissato al momento effettivo del rilascio dell'attestazione, con conseguente decorrenza del termine biennale da tale momento.
  • In caso di cambiamenti dell'orientamento giurisprudenziale intervenuti dopo l'inizio del giudizio, può essere ritenuta equa la compensazione delle spese di lite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.