Sentenza n. 2427/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 1896/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto relativo al servizio di trasporto sanitario in emergenza-urgenza 118
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante principale contestava la sentenza del TAR nella parte in cui, pur riconoscendo l’erroneità del punteggio attribuito per il sub-criterio relativo all’anzianità delle ambulanze, aveva ritenuto non superata la prova di resistenza. Sosteneva che il punteggio dovesse essere calcolato considerando, in giorni, l’anzianità dei mezzi dalla data di immatricolazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con conseguente attribuzione del punteggio massimo e aggiudicazione in proprio favore. In subordine, sosteneva che il punteggio di 8,8 riconosciuto dal TAR dovesse essere arrotondato a 9 e che, considerando il solo anno di immatricolazione, quattro delle cinque ambulanze fossero state immatricolate da meno di un anno. L’aggiudicataria proponeva appello incidentale, deducendo che il criterio sulla vetustà dovesse comprendere anche le automediche e che l’appellante principale dovesse essere esclusa per avere indicato un’ambulanza priva di idonea autorizzazione sanitaria; contestava inoltre il punteggio attribuito all’ATS per l’anzianità del servizio svolto nel sistema 118.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e il primo motivo dell’appello incidentale, dichiarando improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse gli ulteriori motivi dell’appello incidentale. Ha ritenuto che il sub-criterio della lex specialis si riferisse esclusivamente alle ambulanze e non alle automediche: il dato letterale era chiaro e non poteva essere esteso in via analogica, poiché ciò avrebbe integrato postumamente le regole di gara. Quanto al calcolo dell’anzianità, il criterio imponeva di fare riferimento all’anno di prima immatricolazione, computando le annualità intere trascorse fino alla scadenza del bando, e non ai giorni di anzianità convertiti successivamente in anni. Il punteggio corretto per l’offerta dell’appellante principale era dunque di 8,8 punti, corrispondente alla somma dei punteggi delle singole ambulanze, ma tale incremento non le avrebbe consentito di superare l’aggiudicataria, cui spettavano 10 punti per cinque ambulanze immatricolate nel 2023. È stata inoltre respinta la richiesta di arrotondamento a 9 punti, non essendo stata indicata alcuna previsione della lex specialis che lo imponesse. Le spese del grado sono state compensate; i contributi unificati sono rimasti definitivamente a carico delle rispettive appellanti.
Norme richiamate
artt. 1362 e 1363 c.c.
Le regole sull’interpretazione dei contratti possono essere richiamate per la lex specialis nei limiti del criterio letterale e sistematico, senza attribuire alle clausole significati impliciti o integrativi non ricavabili dal testo.
artt. 1362-1371 c.c.
La disciplina civilistica sull’interpretazione contrattuale non è applicabile automaticamente al bando, che è un atto amministrativo generale unilaterale e non espressione della comune volontà di parti determinate.
art. 12 preleggi
significato fatto palese dal significato proprio delle parole
Nell’interpretazione della lex specialis assume valore preminente il significato letterale delle parole, al fine di garantire trasparenza, affidamento e parità di trattamento.
art. 93 Codice della strada
L’immatricolazione identifica l’iscrizione del veicolo nei pubblici registri e la sua autorizzazione alla circolazione; l’anno di immatricolazione costituisce quindi il riferimento per l’età amministrativa del mezzo.
art. 80 Codice della strada
Il riferimento all’anno di immatricolazione rileva, tra l’altro, per gli obblighi di revisione dei veicoli, confermando la rilevanza dell’annualità di immatricolazione quale parametro oggettivo dell’età del mezzo.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis di gara devono essere interpretate, in primo luogo, secondo il loro significato letterale e la connessione testuale, senza ricorrere a un’interpretazione integrativa diretta ad aggiungere elementi non previsti; solo in presenza di un’ambiguità effettiva può assumere rilievo il significato più favorevole al concorrente.
- La stazione appaltante è vincolata alle regole contenute nel bando e nel capitolato e non può modificarle o disapplicarle in corso di gara, poiché ciò comprometterebbe l’affidamento dei concorrenti e la parità di trattamento.
- Quando una clausola della lex specialis riferisce un criterio valutativo a una determinata categoria di mezzi, l’interprete non può estenderne l’ambito ad altri mezzi sulla base della loro rilevanza nell’economia complessiva del servizio, se il testo non presenta ambiguità o aporie.
- Se la lex specialis determina l’anzianità dei veicoli mediante riferimento agli anni decorrenti dalla prima immatricolazione, il calcolo deve essere effettuato considerando l’anno di immatricolazione come annualità intera; non è consentito sostituire tale criterio con un computo in giorni e con una successiva conversione in anni.
- La prova di resistenza esclude l’utilità dell’impugnazione quando, anche correggendo il punteggio contestato secondo il criterio interpretativo ritenuto corretto, il concorrente non può conseguire un risultato migliore dell’aggiudicatario.
- Un arrotondamento del punteggio può essere applicato soltanto se previsto dalla lex specialis o da una regola applicabile alla procedura; non può essere introdotto discrezionalmente dal concorrente o dal giudice.
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