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Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); - della nota prot. n. 49613 del 20 dicembre 2021, avente ad oggetto la “Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF”, nonché della nota prot. n. 46592 del 30 novembre 2021, avente ad oggetto la “Definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “Minimi” – Prima fase di attivazione” e del relativo Allegato 1, entrambe conosciute con nota prot. n. 37446 del 19 ottobre 2022, trasmessa dalla Regione Sicilia a mezzo pec in pari data; - della nota della Regione Sicilia prot. n. 37446 del 19 ottobre 2022; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151, il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto Presidenziale del 12 marzo 2021, n. 8 la nota ARERA prot. n. 0474458 del 7 dicembre 2021, non conosciuta, e ogni atto e provvedimento relativo all'eventuale istruttoria condotta ai fini della qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo e della conseguente individuazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi; nonché ogni atto e provvedimento attraverso il quale, ai predetti fini, sono stati accertati e valutati il “livello di pressione competitiva”, “l'attività di programmazione settoriale” e il “grado di integrazione della filiera”, ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Montello S.p.A. il 3/11/2023: - della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 389 del 3 agosto 2023 recante “aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151.

Giustizia amministrativa202203440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 e n. 389 del 3 agosto 2023 sul metodo tariffario rifiuti MTR-2, nonché atti regionali e presupposti relativi all'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità regolatoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la disciplina ARERA relativa al metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, gli atti regionali conseguenti e gli ulteriori atti presupposti concernenti la qualificazione e l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche l'aggiornamento biennale del metodo tariffario per il periodo 2024-2025. In prossimità dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando che ricorsi analoghi erano già stati accolti e confermati dal Consiglio di Stato, che il periodo regolatorio era cessato e che il decorso del tempo e gli ulteriori sviluppi avevano fatto venir meno l'utilità della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'intera impugnativa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che tale declaratoria presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, idonea a rendere inutile la sentenza e a far venir meno l'utilità della pronuncia per il ricorrente. Nel caso concreto, la dichiarazione inequivoca della ricorrente, fondata sulla cessazione del periodo regolatorio, sul decorso del tempo e sugli ulteriori sviluppi, è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il venir meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione dell'esito meramente processuale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La domanda deve essere dichiarata improcedibile quando, per una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento unitamente all'art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una distinta applicazione della disposizione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto alla proposizione del ricorso rende inutile la pronuncia giudiziale richiesta e fa venir meno, per il ricorrente, l'utilità concreta della decisione.
  • Una dichiarazione inequivoca del ricorrente di non ritenere più utile la pronuncia sul ricorso, adeguatamente collegata a circostanze sopravvenute quali la cessazione del periodo regolatorio e il decorso del tempo, è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio in rito senza esame della legittimità degli atti impugnati; l'esito meramente processuale può giustificare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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