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Sentenza

Sentenza n. 2898/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202513851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente qualificato all'estero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 27 marzo 2025, diretta al riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Ha inoltre chiesto l'ordine di provvedere entro il termine stabilito dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, e che l'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, impone l'adozione del provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la documentazione relativa alla posizione del ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato parametrato dal Collegio alla rilevante quantità di richieste analoghe pendenti. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere entro gli ulteriori 90 giorni successivi. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, da versare al pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa. È stata inoltre accolta la richiesta di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, nella misura di 250 euro oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di persistente inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Fissa il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

  • d.lgs. 206/2007

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali e recepisce la direttiva 2005/36/CE.

  • d.lgs. 15/2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Modifica il d.lgs. n. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente, quando necessario, la previsione di opportune e proporzionate misure compensative ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 6 decreto legge 173/2022, convertito in legge 604/2022

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • d.P.R. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi.

  • d.m. 147/2022

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato ai fini della determinazione dei compensi spettanti per il patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve adottare un provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; la scadenza del termine senza decisione determina silenzio-inadempimento.
  • Il giudice che accerta il silenzio-inadempimento può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine fissato in relazione alle concrete esigenze del caso e può contestualmente nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • L'esame della domanda di riconoscimento di un titolo professionale estero deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione a tempo pieno.
  • L'autorità competente deve valutare l'equipollenza del titolo estero e, ove necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate, senza poter definire la domanda mediante una valutazione meramente formale del titolo.
  • Nel valutare una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità deve verificare se le conoscenze certificate dal diploma, le qualifiche e le esperienze professionali acquisite nello Stato d'origine e l'eventuale esperienza maturata nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività professionale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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