Cassazione Penale, Sentenza n. 10960/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in sede di giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla societa MP Costruzioni s.r.l. L'unico motivo dedotto dal ricorrente contestava la motivazione della Corte di appello: secondo il ricorrente i giudici non avrebbero valutato adeguatamente dichiarazioni del curatore fallimentare e di un maresciallo della Guardia di finanza, secondo cui la mancata consegna o la condizione della documentazione contabile sarebbe da ricondurre a mera negligenza e non a dolo, con la conseguente configurabilita del reato di bancarotta semplice ovvero del diverso reato previsto dall'art. 217 legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione lamentato, confermando che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato la valutazione dei fatti: gran parte della documentazione era mancante, quella rinvenuta era confusa e contraddittoria (date non veritiere, importi e dati incongruenti, dichiarazioni fiscali incomprensibili), elementi che, unitariamente considerati, escludono che si tratti di mera negligenza e indicano una scelta consapevole dell'imputato. La Corte ha inoltre chiarito che, nella fattispecie contestata, era sufficiente la prova del dolo generico per integrare la bancarotta fraudolenta documentale; le valutazioni preliminari del curatore e del maresciallo non sono elementi di fatto vincolanti e sono state ritenute superate dalla motivazione dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Si segnala che il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio, richiesta non accolta.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
La norma ricomprende la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha interpretato che la fraudolenta tenuta di scritture (anche omessa tenuta ma con libri rinvenuti e alterati) puo essere integralmente ricondotta a una fattispecie a dolo generico quando le scritture siano effettivamente rinvenute ed esaminate e risultino manipolate o inconsistente
Legge fallimentare, art. 217
L'occultamento delle scritture contabili, che richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, costituisce fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta: richiede la fisica sottrazione o occultamento delle scritture e, quindi, un diverso elemento soggettivo
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019 (Inverardi, Rv. 276650)
Precedente richiamato dalla Corte, che distingue tra l'occultamento delle scritture (dolo specifico) e la fraudolenta tenuta o alterazione dei libri rinvenuti (dolo generico), confermando che per quest'ultima ipotesi è sufficiente il dolo generico e che la valutazione compete ai giudici di merito
Massime di principio
- La presenza di scritture contabili incomplete, contraddittorie o alterate può giustificare la ricostruzione del dolo anche se non esiste prova di una specifica volonta di arrecare danno ai creditori; il dolo generico puo essere sufficiente per la bancarotta fraudolenta documentale
- Va distintamente valutata la fattispecie dell'occultamento delle scritture (es. sottrazione fisica), che richiede dolo specifico, dalla fraudolenta tenuta o manipolazione delle scritture effettivamente rinvenute, che puo integrarsi con dolo generico
- Le valutazioni compiute in fase sommaria o da soggetti investigativi (curatore, Guardia di finanza) costituiscono elementi utili ma non vincolano i giudici di merito, i quali possono darne diversa valutazione alla luce dell'istruttoria e della coerenza documentale
- In sede di impugnazione in cassazione la censura della motivazione richiede di dimostrare un vizio logico-giuridico effettivo o la carenza di motivazione sui fatti decisivi: la mera diversa interpretazione degli stessi fatti, ben motivata dal giudice di merito, non determina annullamento
- Per la difesa in casi analoghi è cruciale fornire una ricostruzione documentale coerente e dimostrare che eventuali carenze sono riconducibili a negligenza o a cause non dolose, nonche evidenziare eventuali errori nella valutazione probatoria dei giudici di merito
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