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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16102/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sul calcolo e sulla sospensione degli interessi dovuti per il rimborso IVA riferito al 2009 (credito di €12.000.000). L'Agenzia, dopo aver richiesto documentazione e una garanzia ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/72, ha chiesto la definizione dei carichi pendenti (o idonea garanzia per essi) e ha escluso dal computo degli interessi tre periodi corrispondenti ai tempi intercorsi tra le richieste e le risposte della contribuente. Alpiq ha chiesto l'integrale corresponsione degli interessi; l'Agenzia ha negato la differenza ritenendo legittima la sospensione degli interessi in relazione a misure cautelari/fermo amministrativo impliciti nella richiesta di definizione dei carichi pendenti

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che: 1) quando l'Amministrazione ha richiesto e ottenuto la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 38-bis, non può contemporaneamente adottare altri strumenti cautelari alternativi (principio consolidato dalle Sezioni Unite, sent. n. 2320/20); 2) la mera richiesta di definizione dei carichi pendenti non equivale a un formale provvedimento di sospensione o a un 'fermo' idoneo a sospendere gli interessi: è necessario un provvedimento motivato e notificato che consenta controllo giurisdizionale effettivo; 3) i controcrediti vantati dall'Agenzia sono risultati insussistenti, pertanto è rimasto solo il ritardo ingiustificato dell'Amministrazione nella corresponsione del rimborso; 4) ai sensi della giurisprudenza comunitaria (richiamata) il regime di calcolo degli interessi non può escludere periodi di ritardo senza assumere come dies a quo la data in cui il rimborso avrebbe dovuto essere effettuato secondo la direttiva IVA. Per questi motivi il ricorso dell'Agenzia è rigettato e le spese processuali sono compensate

Norme richiamate

  • art. 38-bis, DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    Prevede la garanzia fideiussoria per i rimborsi IVA; se è stata chiesta e ottenuta tale garanzia, l'Amministrazione non può adottare strumenti cautelari alternativi durante la sua efficacia

  • art. 69, r.d. n. 2440/1923

    Norma richiamata dalla difesa dell'Agenzia relativa agli strumenti amministrativi di tutela del credito erariale, ma la Corte ha ritenuto che non giustifichi la sospensione degli interessi senza un provvedimento formale

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova dei fatti costitutivi delle pretese; non ha consentito all'Amministrazione di fondare la sospensione degli interessi su mere eccezioni non formalizzate

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 2320/2020

    Principio di diritto secondo cui l'Amministrazione che abbia ottenuto la garanzia prevista dall'art. 38-bis non può nel medesimo periodo adottare ulteriori strumenti cautelari alternativi

  • Cass. n. 23601/2011

    Richiama la necessità di un provvedimento formale e motivato per la sospensione, notificato al contribuente, affinché questi possa esercitare tutela giurisdizionale

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96 - Garage Molenheide; C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3; C-431/12 SC Rafinăria Steaua Română)

    Principi UE richiamati: le misure cautelari che incidono sul diritto alla detrazione o al rimborso IVA richiedono un controllo giurisdizionale effettivo e la determinazione degli interessi deve prendere come riferimento il momento in cui il rimborso avrebbe dovuto essere effettuato secondo la direttiva IVA (art. 183 direttiva IVA)

  • art. 183 Direttiva IVA (richiamata nella motivazione)

    Stabilisce criteri per il calcolo degli interessi in caso di ritardo nel rimborso IVA; il calcolo non può escludere periodi di ritardo senza assumere come dies a quo la data in cui il rimborso doveva essere effettuato

Massime di principio

  • Se il contribuente ha prestato e l'Amministrazione ha accettato la garanzia prevista dall'art. 38-bis DPR 633/72, l'Amministrazione non può adottare contemporaneamente altri strumenti cautelari alternativi che sospendano il rimborso
  • Una mera richiesta dell'Amministrazione (es. richiesta di definizione dei carichi pendenti) non è equivalente a un formale provvedimento di sospensione; per sospendere gli interessi è necessario un atto motivato e notificato che consenta il controllo giurisdizionale
  • L'assenza di un provvedimento formale comporta che il contribuente può chiedere il pagamento degli interessi per l'intero periodo di ritardo, salvo che l'Amministrazione provi l'esistenza e la validità di un titolo che legittimi la sospensione
  • Le eccezioni di sospensione non formalizzate e i presunti controcrediti non adeguatamente provati non possono giustificare la decurtazione degli interessi; ritardi ingiustificati possono essere considerati contrari alla direttiva IVA
  • In situazioni simili il contribuente dovrebbe conservare e documentare le date di notifiche, richieste e prestazioni (documenti e garanzie), richiedere formale motivazione di eventuali provvedimenti sospensivi e, se necessario, impugnare il diniego o la liquidazione parziale per ottenere il calcolo integrale degli interessi sulla base del dies a quo conforme alla normativa UE

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