Sentenza n. 1996/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza, per la parte d’interesse, alla sent. n. 7271/2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Terza Sezione, il 23 dicembre 2024, in esito al giudizio iscritto con R.G. n. 4851/2024, fra Grieco Luigi contro il Comune di Torre del Greco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 7271/2024, nella parte relativa alla condanna del Comune al pagamento delle spese giudiziali
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 7271/2024, che aveva condannato il Comune di Torre del Greco al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza era stata notificata al Comune il 10 febbraio 2025. Il ricorrente ha dedotto l’inesecuzione del titolo e ha chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nelle more, il Comune ha corrisposto euro 1.496,00, somma accettata in acconto rispetto all’importo complessivamente dovuto, quantificato dal ricorrente in euro 1.665,83; è stato quindi richiesto il pagamento del saldo di euro 169,83, oltre alle spese della procedura. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha ritenuto l’ottemperanza esperibile anche senza prova del passaggio in giudicato, trattandosi di sentenza provvisoriamente esecutiva, e ha ritenuto ammissibile l’azione proposta dal difensore antistatario per l’esecuzione della condanna alle spese processuali, in quanto l’attribuzione delle spese determina un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e l’amministrazione soccombente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Comune di Torre del Greco di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 7271/2024, pagando al ricorrente, quale avvocato antistatario, le spese processuali liquidate nel titolo, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, detraendo quanto già corrisposto e verificando l’eventuale residuo. Il termine assegnato al Comune è di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario, è stato nominato commissario ad acta, da attivare su richiesta del ricorrente entro i termini indicati in motivazione; al commissario è stato attribuito il compito di verificare l’esatto adempimento e, se necessario, compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, posto a carico del Comune, è stato liquidato in euro 500,00. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo il pagamento di una somma ulteriore pari agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal titolo, calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute le spese successive al titolo solo se funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione della sentenza e agli atti accessori necessari all’introduzione del giudizio; non sono invece dovute le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l’esecuzione del titolo, nominato il commissario ad acta e riconosciuto la possibilità di imporre una somma ulteriore per ogni violazione, inosservanza o ritardo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di determinare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
Rende esperibile l’azione di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.
art. 33, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato per affermare la provvisoria esecutività della sentenza azionata, sufficiente a consentire l’esperimento dell’ottemperanza anche in assenza della prova del passaggio in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; la sua scadenza è stata considerata ai fini della procedibilità dell’ottemperanza.
artt. 474 ss. c.p.c.
Richiamati per distinguere le spese del precetto e dell’esecuzione forzata civile, non riconoscibili nel giudizio di ottemperanza perché riferite a una diversa scelta esecutiva del creditore.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione della parte di una sentenza amministrativa che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, anche quando tali spese siano attribuite al difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
- L’avvocato antistatario, in quanto destinatario dell’attribuzione delle spese processuali, è direttamente legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione soccombente per conseguire l’utilità patrimoniale riconosciuta dal titolo.
- L’azione di ottemperanza può essere proposta per una sentenza amministrativa provvisoriamente esecutiva anche se il ricorrente non dimostra il passaggio in giudicato, purché ricorrano gli ulteriori presupposti di esecutività e di persistente inadempimento dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese successive al titolo sono riconoscibili solo nella misura in cui siano funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione della sentenza e agli atti accessori necessari all’introduzione dell’ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza di ottemperanza, con attribuzione del potere sostitutivo subordinata all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere e alla successiva attivazione della parte interessata.
- La somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine assegnato, quando l’amministrazione persista nell’inadempimento.
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