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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08847/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da avvisi di irregolarità e dalle successive cartelle di pagamento emesse nei confronti di una cooperativa per omesso versamento dell’IVA relativa al 2012, con addebito di imposta, sanzioni, interessi e, per una delle cartelle, aggi. In primo grado la CTP aveva escluso il dovuto per sanzioni e interessi; in appello la CTR aveva confermato l’impostazione ritenendo che l’omesso versamento fosse dipeso dal mancato pagamento, da parte della pubblica amministrazione, delle prestazioni eseguite dalla cooperativa, circostanza valorizzata come funzionale alla continuità aziendale e alla tutela di livelli occupazionali elevatissimi, con esclusione della volontarietà dell’inadempimento e riconoscimento di una forza maggiore. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., quindi contestando l’esclusione della sanzionabilità per difetto di elemento soggettivo e la ripartizione/valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha rilevato che, nelle more del giudizio, la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 e aveva dato prova del versamento della prima rata, con conseguente effettiva definizione della lite per il carico fiscale oggetto di giudizio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, per conseguenza, l’estinzione del giudizio. Le spese sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate. È stata inoltre esclusa la debenza del raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non ricorrenti qui.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6

    sono invocati dal ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe erroneamente escluso le sanzioni; la Corte, tuttavia, non si pronuncia sul merito per sopravvenuta definizione della lite.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma sul riparto dell’onere della prova, ma non esaminato nel merito per estinzione del giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come parametro sulla valutazione delle prove, ma non esaminato nel merito per estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018

    la presentazione dell’istanza e il versamento della prima rata della definizione agevolata sono stati ritenuti idonei a determinare la definizione della lite e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"

    è applicato come base generale per dichiarare l’estinzione del giudizio in presenza di definizione agevolata e cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la condanna al raddoppio del contributo unificato perché la disposizione si applica solo al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata del carico fiscale, quando intervenuta nel corso del giudizio e accompagnata dalla prova degli adempimenti richiesti dalla legge, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo.
  • Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere ha portata generale ed è espressamente ricondotta all’art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, che si applica anche ai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
  • Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato fuori dai casi tipici espressamente previsti dalla legge; in particolare, non opera quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • Quando il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione della lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso originariamente proposti, perché viene meno l’interesse alla decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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