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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25718/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a un componente del consiglio di amministrazione di un istituto bancario per avere partecipato alla delibera con cui veniva riconosciuto al direttore generale uscente un incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto pari a 4 milioni di euro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto e alle altre spettanze, con clausola di manleva rispetto ad azioni di terzi. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che la delibera non rispettasse le disposizioni in materia di remunerazione e incentivazione delle banche, in particolare perché la somma non risultava collegata a performance, rischi assunti, differimento di pagamento e meccanismi di correzione ex post. Il destinatario della sanzione ha impugnato il provvedimento deducendo, in sintesi: violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la mancata ammissione delle prove richieste; necessità di applicare le garanzie convenzionali e, se del caso, di sollevare questioni pregiudiziali UE; nullità per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie; erronea applicazione della disciplina processuale transitoria del d.lgs. 72/2015; illegittimità costituzionale della disciplina transitoria; applicazione del favor rei e della retroattività della lex mitior; violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione; carenza o apparenza di motivazione; errata interpretazione delle disposizioni di vigilanza sui c.d. golden parachutes; incompatibilità della presunzione di colpa dell'art. 3 l. 689/1981 con le garanzie europee.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla mancata ammissione delle prove e alla dedotta omessa pronuncia, osservando che l'omissione su istanze istruttorie non integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e che, comunque, i mezzi richiesti non erano decisivi perché la ratio della decisione di merito era la contrarietà della delibera alle disposizioni di vigilanza vigenti, conoscibili con l'ordinaria diligenza richiesta al consigliere. Ha inoltre respinto le doglianze sulla disciplina transitoria del d.lgs. 72/2015, qualificando il giudizio dinanzi alla Corte d'appello come procedimento riassunto e ribadendo che le sanzioni amministrative bancarie in questione non hanno natura sostanzialmente penale, sicché non opera il favor rei. Ha poi escluso la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione, rilevando che i fatti posti a base della sanzione erano già contenuti nella contestazione iniziale, e ha ritenuto non apparente la motivazione della Corte territoriale. Infine ha confermato che, in materia di sanzioni amministrative bancarie, l'art. 3 l. 689/1981 pone una presunzione di colpa superabile dal trasgressore mediante prova della diligenza osservata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    costituisce la base normativa dell'illecito contestato in relazione alla violazione delle disposizioni di vigilanza bancaria in tema di remunerazione e incentivazione.

  • art. 145 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8

    disciplina il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative bancarie; la Corte ribadisce che assicura il contraddittorio e un ricorso di piena giurisdizione, anche nel rito camerale previgente.

  • d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72

    art. 1, comma 53; art. 2, comma 3; art. 2, comma 5

    la nuova disciplina processuale e sostanziale non è applicabile retroattivamente alla condotta sanzionata; il regime transitorio è ritenuto legittimo e non lesivo del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    non impone, per queste sanzioni amministrative bancarie, le garanzie proprie del processo penale, poiché la Corte esclude la natura sostanzialmente penale delle sanzioni in esame.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    la sua invocazione non conduce all'applicazione del principio del favor rei alle sanzioni amministrative bancarie considerate.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non è configurabile quando si contesti la mancata ammissione o valutazione di prove, se il fatto storico decisivo sia comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è ravvisabile solo con riguardo alle domande di merito, non alle istanze istruttorie.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca in senso materiale o grafico, non quando sia semplicemente non condivisa o ritenuta insufficiente.

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle istanze istruttorie, ma ritenuto non violato per le ragioni sopra indicate.

  • art. 111 Cost.

    invocato a tutela del giusto processo e dell'obbligo di motivazione; la Corte esclude la lesione di tali garanzie nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude la violazione del diritto di difesa perché il procedimento sanzionatorio prevede contraddittorio e piena giurisdizione.

  • art. 117 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale è ritenuta non fondata poiché manca il presupposto dell'applicazione di un principio convenzionale di retroattività in mitius alle sanzioni in questione.

  • art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689

    il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto sanzionato è rispettato quando la sanzione si fonda sulle medesime circostanze già contestate.

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    opera una presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative, superabile con la prova della diligenza osservata; non è incompatibile con la disciplina applicabile nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è esclusa perché le questioni sollevate sono ritenute infondate o non rilevanti.

  • art. 276 TFUE

    citato impropriamente nel ricorso come base per il rinvio pregiudiziale; la Corte non vi ricava alcun obbligo di rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa bancaria, il diritto al contraddittorio è soddisfatto se il procedimento consente il deposito di memorie, documenti e l'audizione delle parti; la mancata ammissione di prove non integra di per sé omessa pronuncia.
  • L'omessa ammissione o valutazione di istanze istruttorie è censurabile in cassazione solo se le prove richieste siano davvero decisive; non è sufficiente contestare la mera sufficienza o completezza della motivazione del giudice di merito.
  • La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione ricorre solo quando la sanzione sia irrogata per fatti o elementi costitutivi diversi da quelli già contestati; se la decisione finale riprende le medesime circostanze, il diritto di difesa non è leso.
  • Le sanzioni amministrative irrogate dalla vigilanza bancaria ex T.U.B., nel regime considerato, non hanno natura sostanzialmente penale; di conseguenza non si applica automaticamente il principio del favor rei e resta ferma la regola dell'irretroattività della disciplina successiva più favorevole.
  • La presunzione di colpa prevista per le sanzioni amministrative bancarie impone al trasgressore di provare di aver agito con la diligenza dovuta in relazione ai doveri del ruolo ricoperto.
  • Le disposizioni di vigilanza sui compensi di fine rapporto dei dirigenti bancari richiedono che i c.d. golden parachutes siano coerenti con performance, rischi assunti e assetto patrimoniale, potendo prevedere differimento e meccanismi di correzione ex post; una mera erogazione in unica soluzione e con clausola di manleva può essere ritenuta non conforme.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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