Ordinanza n. 1299/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, 19 gennaio 2026 n. 87, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, n. 87 del 19 gennaio 2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
ARERA ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva accolto la domanda cautelare della società privata. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né il contenuto sostanziale dell'atto amministrativo impugnato in primo grado. Il Consiglio di Stato richiama una precedente ordinanza e un decreto pronunciati su una vicenda analoga, relativa alla causa n.r.g. 8058 del 2025, la cui discussione nel merito è stata fissata per il 9 giugno 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, mantenendo quindi ferma l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva accolto la domanda cautelare. La decisione è stata motivata essenzialmente dall'opportunità di attendere la definizione della causa pilota n.r.g. 8058 del 2025, già fissata per la discussione nel merito il 9 giugno 2026. Il Collegio ha inoltre rilevato che, dopo la decisione della causa pilota, l'Amministrazione potrà chiedere e ottenere l'anticipazione dell'udienza di merito fissata in primo grado per gennaio 2027. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; l'appello proposto dall'Autorità è stato respinto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, il giudice può respingere l'impugnazione e mantenere la misura cautelare di primo grado quando la controversia presenta stretta analogia con una causa pilota già prossima alla decisione nel merito, ritenendo opportuno attendere l'esito di quest'ultima.
- La fissazione di una successiva udienza di merito non impedisce, dopo la decisione della causa pilota, la richiesta e l'eventuale anticipazione dell'udienza quando ciò sia necessario per coordinare la trattazione di controversie analoghe.
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