Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15910/2026 - Roma, Sezione 5

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento - della determinazione della Regione Lazio, Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, 21.02.2019, n. G01886, recante ad oggetto, “Società Ecosystem S.p.A. - Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'installazione per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Pomezia (Roma), via della Solforata Km.10.750, per attività non già soggette, per le categorie IPPC 5.3 b) 2), 5.3 a) 3), 5.3 b) 4) e 5.5, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs n. 46/2014”, pubblicata nel B.U.R.L. n. 19, suppl. n. 1 del 05.03.2019; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto, ivi inclusi in particolare, della determinazione della Regione Lazio, Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, 21.12.2018, n. G17518, recante “Società Ecosystem S.p.A. - Installazione di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Pomezia (Roma), via della Solforata Km.10.750 - Provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per attività non già soggette, per le categorie IPPC 5.3 b) 2), 5.3 a) 3), 5.3 b) 4) e 5.5, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs n. 46/2014”; - della nota della Regione Lazio, Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, prot. U.0279674.09-04-2019; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento lesivo menzionato nel ricorso, tra cui, ove occorra, la nota della Regione Lazio, Direzione regionale Governo del Ciclo dei rifiuti prot. 385742 del 21.07.2016;

Giustizia amministrativa201905725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società controinteressata per un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi a Pomezia, e atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore rifiuti)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, operante nell’ATO di Latina, ha impugnato l’AIA rilasciata dalla Regione Lazio il 21 febbraio 2019 alla società controinteressata per l’impianto di Pomezia, deducendo, in particolare con il secondo motivo, eccesso di potere per avere autorizzato il trattamento intermedio di rifiuti solidi urbani indifferenziati (EER 20.03.01) in un impianto di trattamento meccanico privo della sezione di stabilizzazione biologica, anziché in un impianto di trattamento meccanico-biologico. La ricorrente aveva già ottenuto dal Consiglio di Stato l’annullamento della precedente sentenza di inammissibilità per difetto d’interesse, con rimessione al TAR: l’eventuale illegittimità dell’impianto avrebbe potuto determinare il ricorso dei Comuni dell’ATO di Roma a impianti limitrofi, incluso quello della ricorrente, con conseguente vantaggio economico. In sede di riassunzione è stato confermato l’interesse alla decisione ai fini risarcitori. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’irricevibilità del ricorso, facendo riferimento anche all’interesse risarcitorio, alla sopravvenienza di nuovi atti autorizzatori e alla tardività della dichiarazione di interesse. Nel merito, la controinteressata ha sostenuto che la frazione umida in ingresso sarebbe stata inferiore al 15%.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto al difetto d’interesse, ha ritenuto che sul punto si fosse formato il giudicato endoprocessuale in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9817/2025. Ha inoltre affermato che i nuovi atti autorizzatori non eliminano l’interesse alla decisione sull’illegittimità degli atti precedenti per il periodo in cui questi hanno avuto efficacia e possono avere arrecato un danno ingiusto; la dichiarazione dell’interesse ai fini dell’accertamento dell’illegittimità non era tardiva, anche perché già resa in appello, e costituisce emendatio libelli, non nuova domanda. Il Collegio non ha esaminato i presupposti della domanda risarcitoria, non proposta come petitum in questo giudizio e riservata a un eventuale giudizio successivo. Nel merito ha accolto il secondo motivo: i BREF del 2006 recepiti dal D.M. 2007 e le BAT Conclusions del 2018, applicabili ratione temporis, richiedono il trattamento biologico della frazione organica e una sezione di stabilizzazione per ridurre la putrescibilità e i rischi ambientali. Le criticità erano state rilevate anche da ARPA Lazio. La dedotta percentuale inferiore al 15% non è decisiva: non risulta dall’AIA, le prove prodotte sono parziali e la disciplina del d.lgs. 121/2020 riguarda il conferimento in discarica, mentre l’impianto controverso svolge trattamento intermedio. Gli altri motivi sono stati assorbiti perché non avrebbero attribuito ulteriore utilità alla ricorrente. Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati, ormai non più efficaci, persistendo l’interesse ai fini risarcitori. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 29-sexies d.lgs. 152/2006

    La doglianza è meritevole di positivo apprezzamento in quanto sia i B.R.E.F. (Best Available Techniques Reference Documents) europei 2006 recepiti a livello interno dal D.M. 2007 che le B.A.T. (Best Available Techniques) Conclusions europee del 2018, richiamate dalla decisione U.E. 2018/1147 adottata in data 10 agosto 2018 e pubblicata sulla G.U.U.E. in data 17 agosto 2018 - dunque anch’esse applicabili ratione temporis - prevedono la necessità del trattamento biologico dell’umido e della sezione di stabilizzazione al fine di ridurre la putrescibilità dei rifiuti, la produzione di gas climalteranti o percolato in caso di successivo smaltimento ovvero al fine di evitare conseguenze dannose per l’ambiente nel rispetto del principio della prevenzione vigente in subiecta materia.

    Nel valutare la legittimità dell’AIA, il giudice ha ritenuto applicabili ratione temporis le BREF e le BAT Conclusions che richiedono il trattamento biologico della frazione organica e una sezione di stabilizzazione, in funzione della riduzione della putrescibilità e dei rischi ambientali.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    la dichiarazione di interesse all’accertamento della illegittimità dell’atto impugnato, quando nel corso del giudizio l’annullamento non risulta più utile per il ricorrente, ai sensi del 34, comma 3, c.p.a., non costituisce una mutatio libelli ma semplicemente una emendatio libelli in quanto modifica riduttiva della domanda originariamente proposta, sicché non è soggetta al divieto dei nova in appello di cui all’art. 104 c.p.a.

    Quando l’annullamento non è più utile nel corso del giudizio, la dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. costituisce una riduzione della domanda originaria e non una domanda nuova.

  • art. 104 c.p.a.

    la dichiarazione di interesse all’accertamento della illegittimità dell’atto impugnato, quando nel corso del giudizio l’annullamento non risulta più utile per il ricorrente, ai sensi del 34, comma 3, c.p.a., non costituisce una mutatio libelli ma semplicemente una emendatio libelli in quanto modifica riduttiva della domanda originariamente proposta, sicché non è soggetta al divieto dei nova in appello di cui all’art. 104 c.p.a.

    La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a., in quanto emendatio libelli, non è soggetta al divieto di nuove domande in appello.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    potendo la ridetta domanda essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all’esito del giudizio in cui è stata proposta azione di annullamento ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.

    La domanda risarcitoria può essere proposta nel corso del giudizio di annullamento o entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza; nel caso deciso, la sua fondatezza non è stata esaminata perché non costituiva il petitum del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l’annullamento dell’atto impugnato non è più utile al ricorrente, la dichiarazione di interesse all’accertamento della sua illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. è una riduzione della domanda originaria e non una nuova domanda, e non è quindi soggetta al divieto di nova in appello.
  • La sopravvenienza di un nuovo provvedimento autorizzatorio non elimina l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del precedente atto per il periodo in cui quest’ultimo ha avuto efficacia, se esso può avere arrecato un danno ingiusto e permane un interesse alla tutela risarcitoria.
  • Le BAT Conclusions applicabili ratione temporis e le pertinenti BREF richiedono, per il trattamento intermedio dei rifiuti urbani indifferenziati, il trattamento biologico della frazione organica e una sezione di stabilizzazione quando necessaria a ridurre putrescibilità e conseguenze dannose per l’ambiente; un impianto di solo trattamento meccanico privo di tali dotazioni non è conforme a tali prescrizioni.
  • Il limite percentuale di materiale organico putrescibile previsto per l’ammissione di rifiuti in discarica non si applica a un impianto di trattamento intermedio; la percentuale dedotta è inoltre irrilevante se non risulta dal provvedimento autorizzatorio e le prove offerte sono parziali.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.