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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-66/20

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 10 March 2021. — Hauz 1929 Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark HAUZ LONDON – Earlier EU word mark HOUZZ – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-66/20

Giurisprudenza europea62020TJ0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Hauz 1929 Ltd contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione di Houzz, Inc. per i prodotti della classe 20. Viene ritenuto sussistente un rischio di confusione tra HAUZ LONDON e HOUZZ, soprattutto per l’identità dei prodotti e per la forte vicinanza visiva, fonetica e, per parte del pubblico, concettuale dei segni. La sentenza precisa inoltre che l’elemento geografico "london" non incide in modo decisivo e che la convivenza di mercato invocata non era sufficientemente ampia da escludere la confusione.

Marchio UE HAUZ LONDON/HOUZZ: valutazione del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 per prodotti di arredamento in classe 20

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il segno figurativo richiesto HAUZ LONDON e il marchio anteriore HOUZZ, in particolare per i prodotti della classe 20, alla luce della percezione del pubblico rilevante, del grado di somiglianza dei segni, del carattere distintivo del marchio anteriore e del peso da attribuire alla convivenza pacifica invocata dalla richiedente.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussiste rischio di confusione quando i prodotti sono identici e i segni presentano una somiglianza visiva almeno media, una somiglianza fonetica elevata e, per una parte significativa del pubblico, una somiglianza concettuale, anche se il pubblico abbia un’attenzione da media ad alta e anche se il marchio anteriore abbia distintività solo bassa per una parte del pubblico e normale per un’altra. L’elemento "london" nel segno richiesto, essendo secondario e poco distintivo, non elimina l’impressione complessiva di somiglianza; la pretesa convivenza pacifica, limitata nel tempo e nello spazio, non è sufficiente a escludere il rischio di confusione. La decisione della commissione di ricorso che ha mantenuto il rifiuto per i prodotti in classe 20 è quindi confermata.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE HAUZ LONDON / HOUZZ: rischio di confusione in opposizione

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione tra il segno figurativo richiesto HAUZ LONDON e il marchio anteriore HOUZZ. Il Tribunale si pronuncia sulla sola applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 con riferimento ai prodotti della classe 20.

Fatti e procedimento amministrativo

Hauz 1929 Ltd aveva chiesto la registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo per prodotti delle classi 20, 24 e 27, comprendenti, per la classe 20, mobili, arredi, letti, materassi, cuscini e articoli simili. Houzz, Inc. aveva proposto opposizione sulla base del marchio UE denominativo anteriore HOUZZ, nonché di un marchio del Regno Unito HOUZZ, entrambi relativi a prodotti e servizi nel settore dell’arredamento e dell’interior design.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione per tutti i prodotti contestati. In sede di ricorso amministrativo, la quinta commissione di ricorso ha annullato la decisione solo per i prodotti delle classi 24 e 27, ma ha confermato il diniego per i prodotti della classe 20, ritenendo sussistente un rischio di confusione.

Domanda giudiziale e motivo dedotto

Davanti al Tribunale, la richiedente ha proposto un unico motivo, sostenendo la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. In sostanza ha contestato:

  • la valutazione del grado di attenzione del pubblico rilevante;
  • la valutazione della distintività del marchio anteriore;
  • la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
  • la valutazione globale del rischio di confusione;
  • il rigetto dell’argomento fondato sulla convivenza pacifica dei segni.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui il rischio di confusione comprende il rischio di associazione e va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.

Inoltre ricorda che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), le due condizioni sono cumulative:

  • identità o somiglianza tra i segni;
  • identità o somiglianza tra i prodotti o servizi.

Pubblico di riferimento e grado di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato il pubblico rilevante nel pubblico generale dell’Unione. Il Tribunale conferma che il livello di attenzione può variare:

  • da medio a elevato per molti prodotti di arredamento;
  • in modo in essenza elevato per letti e materassi;
  • in modo medio per mobili e arredi in generale, nonché per cuscini e guanciali.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui tutti i prodotti della classe 20 avrebbero un livello di attenzione elevato solo per il loro prezzo o per il modo di acquisto, osservando che nella categoria "mobili e arredi" rientrano anche beni semplici ed economici.

Confronto dei prodotti

Non essendo stato contestato il punto, il Tribunale prende atto che i prodotti della classe 20 coperti dal segno richiesto e quelli protetti dal marchio anteriore sono identici.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale ritiene che i segni siano simili in misura media. Il marchio richiesto è composto dal termine "hauz" in evidenza, dal termine "london" in caratteri più piccoli e da elementi figurativi; il termine "hauz" è considerato dominante. I segni condividono tre lettere su quattro o cinque, nello stesso ordine, con identica lettera iniziale e finale.

L’elemento "london" non è ignorato, ma è ritenuto secondario e poco distintivo, poiché evoca una località geografica o l’origine commerciale dei prodotti. Anche gli elementi figurativi non modificano in modo sostanziale l’impressione complessiva, essendo meri ornamenti o una stilizzazione grafica della lettera "a".

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma una somiglianza elevata. Il marchio anteriore può essere pronunciato "ha-uz" o "houz" a seconda della lingua, mentre il segno richiesto sarà percepito soprattutto come "hauz"; la componente "london" è probabilmente omessa nella pronuncia perché secondaria e descrittiva.

Sul piano concettuale, per una parte significativa del pubblico anglofono o germanofono, "houzz" e "hauz" richiamano la nozione di "house"/"Haus". Per il resto del pubblico, la comparazione resta neutra. Il Tribunale respinge anche i richiami della ricorrente all’idea di "sleep" o all’immagine di un tepee, ritenendoli privi di reale contenuto semantico.

Distintività del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che il marchio anteriore ha distintività bassa per il pubblico che collega i segni alla parola "house" o "Haus", ma distintività normale per il pubblico che non comprende inglese o tedesco. La grafia con "zz" non è ritenuta sufficientemente creativa da allontanare il richiamo concettuale alla casa; al contrario, per una parte del pubblico essa impedisce la comprensione immediata del significato e giustifica una distintività normale.

Valutazione globale del rischio di confusione

La conclusione centrale è che il rischio di confusione è presente. Il Tribunale valorizza congiuntamente:

  • l’identità dei prodotti;
  • la somiglianza visiva media;
  • la somiglianza fonetica elevata;
  • la somiglianza concettuale per una parte rilevante del pubblico;
  • la distintività almeno normale del marchio anteriore per una parte del pubblico.

Il livello di attenzione del consumatore non è sufficiente a escludere il rischio di confusione. Viene inoltre ricordato che non è necessario che il rischio sussista per tutto il pubblico rilevante: è sufficiente che esista per una parte significativa di esso.

Convivenza pacifica invocata dalla ricorrente

Il Tribunale respinge anche l’argomento della convivenza pacifica. La documentazione prodotta mostrava una commercializzazione limitata nel tempo e nello spazio, per un periodo di uno o due anni e solo in Grecia, Cipro e Italia. Ciò non basta a dimostrare che i consumatori del territorio rilevante abbiano percepito i segni come provenienti da imprese diverse.

Dispositivo e spese

Il ricorso è respinto integralmente. La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute da EUIPO nel giudizio dinanzi al Tribunale. Quanto alle spese del procedimento amministrativo, la sentenza precisa che resta applicabile il dispositivo della decisione contestata, non essendo stata annullata.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionedistintività del marchioconcorrenza tra segni

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